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 Città Metropolitana di Roma Capitale
 Regione Lazio
 Comune di Roma
 Mappatura Centri di Revisione
 CHIUSURA SPORTELLI 13 E 16 AGOSTO 2018
Mobility Manager


DIPARTIMENTO VI - SERVIZIO 2
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 ROMA
 
 
  ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA PER AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, CENTRI DI REVISIONE, IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
 
Per le Agenzie di consulenza automobilistica, ai sensi del DM 9 novembre 1992, l’attestazione di affidamento deve avere riferimento ad un importo pari a euro 51.645,69 ed è rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.
 
Per i Centri di revisione automobilistica  ai sensi del   Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 170 del 06 aprile 1995,  l’attestazione di affidamento deve avere riferimento ad un importo pari a euro 154.937,07 ed è rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.
 
Per le Scuole nautiche ai sensi dell’art. 3 comma 6, del Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico amministrativa delle scuole nautiche,  adottato con Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 221 del 07/04/2003, l’attestazione di affidamento deve avere riferimento ad un importo pari a euro 25.000,00 ed è rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.
 
Per le Autoscuole, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 317 del 17 maggio 1195, l’attestazione di affidamento deve avere riferimento ad un importo pari a euro 25.822,84 ed è rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.
 

NOTE ESPLICATIVE

(*)  La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d’Italia con nota prot. n° 1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n° 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che l’intermediario finanziario art. 106 TUB  privo dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 può  “esercitare l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione all’impresa di un finanziamento per cassa”.

           

In conseguenza delle suindicate precisazioni della Banca d’Italia lo scrivente Servizio ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma di:

          effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del n° del contratto).

 

In assenza di tale indicazione l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

 

FACSIMILE ATTESTAZIONI DI CAPACITA' FINANZIARIA

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BANCA D'ITALIA : QUESITO SU ATTESTAZIONI DI AFFIDAMENTO

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