ISPETTORI CENTRO DI REVISIONE
RESPONSABILI TECNICI CENTRO DI REVISIONE
I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del DECRETO 214 DEL 19/05/2017 (clicca per saperne di più) , e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero.
E' facoltà del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. I requisiti per l'abilitazione degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale sono disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Nel rispetto delle competenze fra enti amministrativi, i soggetti indicati dalla autorità competente rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato IV, punto 1.
Tale certificato contiene almeno le informazioni, di cui all'Allegato IV, punto 3.
Gli ispettori (RESPONSABILI TECNICI) già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1 del DM 214/2017.
Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente.
A SEGUITO DELL''ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. n. 211 DEL 18/05/2018 E FACENDO SEGUITO ALLA NOTA
M_INF.DGTNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0053115.02-07-2018
SI COMUNICA CHE
SONO DA CONSIDERARSI DISAPPLICATE LE NORME CONTENUTE NEL D.M. 30/04/2003 ATTINENTI LA LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO (ex 30 GIORNI IN UN ANNO SOLARE)
PERTANTO I SOGGETTI LEGITTIMATI A SOSTITUIRE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, I RESPONSABILI TECNICI DELLE OPERAZIONI DI REVISIONI PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE (AI SENSI DELL''ART. 240 COMMA 2 DEL DPR 495/92, CORRELATO CON QUANTO PREVISTO DALL''ART. 7 DEL D.M. 211/2018) DEVONO AVERE LE QUALIFICHE DELL''ISPETTORE AUTORIZZATO".
NE CONSEGUE CHE L'IMPRESA, PER CONTINUARE AD OPERARE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE TECNICO, DEVE NECESSARIAMENTE DISPORREDI UN SECONDO ISPETTORE AVENTE LE STESSE CARATTERISTICHE.
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