Dipartimento V - Servizio 2
AUTOTRASPORTO DI COSE IN
CONTO PROPRIO
ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI A PARTIRE DAL 30/01/2017 |
Giorno |
Mattina |
Pomeriggio |
Lunedi |
9:30 - 12:30 |
CHIUSO |
Giovedì |
9:30 - 12:30 |
CHIUSO |
NEI GIORNI ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO IL PERSONALE ALLO SPORTELLO RISPONDE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI
UFFICIO CONTO PROPRIO |
URP 6 |
06.6766.7278 |
UFFICIO CONTO PROPRIO |
URP 5 |
06.6766.6255 |
AGENZIE – CENTRI REVISIONE – SCUOLE NAUTICHE – CIA |
URP 4 |
06.6766.4207 |
AGENZIE – CENTRI REVISIONE – SCUOLE NAUTICHE – CIA |
URP 3 |
06.6766.2051 |
VIGILANZA – AUTOSCUOLE - |
URP 2 |
06.6766.4357 |
VIGILANZA – AUTOSCUOLE - |
URP 1 |
06.6766.2137 |
Requisiti
L' art. 31 della legge 298/74 prevede che il trasporto di cose in conto proprio e' tale se eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
- il trasporto avvenga con un veicolo di proprietà o in usufrutto acquistato con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing);
- il veicolo sia guidato personalmente dal titolare / legale rappresentante della ditta (socio o soggetto che ricopre una carica sociale) o da un suo dipendente;
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale esercitata, così come risultante da certificato CCIAA (non rileva in alcun modo l'oggetto sociale)
- le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione, debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia sulla base di un valido contratto;
- le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale esercitata (così come risultante in CCIAA)
- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano parte economicamente rilevante dei costi complessivi dell'azienda
La licenza
Se l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio è effettuata con veicoli fino a 6 tonnellate (6.000 Kg) di massa complessiva, non occorre la licenza, in quanto il veicolo è esente dal campo di applicazione della Legge 298/1974. Il soggetto interessato può rivolgersi direttamente al competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio per l'immatricolaione del proprio veicolo.
L'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto proprio effettuato con mezzi di massa compessiva a pieno carico superiore alle 6 Tonnellate (6000 Kg) è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, competente per territorio, cui va indirizzata la domanda di rilascio.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devono rivolgere istanza all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, osia nella quale hanno la residenza (in caso di ditte individuali), ovvero la sede legale (in caso di società).
Per veicoli di massa compessiva a pieno carico superiore alle 6 Tonnellate (6000 Kg) ed aventi portata utile superiore alle 3 tonnellate (3.000 Kg) il rilascio della licenza è inoltre subordinato al parere dell'apposita Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, a cui vengono sottoposte le istanze di licenza presentate dagli utenti. Il soggetto richiedente la licenza per i suddetti veicoli, deve dimostrare che le esigenze di trasporto, e l'attività svolta, giustifichino l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
La licenza indica le classi di merci autorizzate al trasporto, in relazione all'attività dichiarata in CCIAA da parte del soggetto richiedente.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di merci non comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.
La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.
Qualora l'intestatario della licenza effettui una variazione della propria residenza (in caso di ditta individuale) o della sede legale dell'azienda (in caso di società), deve provvedere a richiedere una ristampa della licenza per variazione sede, al fine di poter variare i suddetti dati sulla Carta di Circolazione del mezzo.
In caso di furto o smarrimento della licenza, l'interessato ha l'onere di denunciarme immediatamente l'accaduto dinanzi all'autorità competente e procedere successivamente alla richiesta alla di ristampa della licenza utilizzando lo stesso modello unico di domanda (denominato LCP e scaricabile nella sezione modulistica), avendo cura di barrare le caselle inerenti ed allegando fra le altre documentazioni richieste ed indicate nel modulo stesso, la denuncia di furto o smarrimento.
Per l'immatricolazione del veicolo (o le variazioni da apportare sulla carta di circolazione di mezzo già circolante), la licenza dovrà essere presentata all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).
La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.
In caso di complessi di veicoli (ad esempio trattore e semirimorchio) la licenza viene rilasciata esclusivamente sul trattore (facendo riferimento alla massa rimorchiabile dello stesso). Sarà cura del richiedente allegare all'istanza di licenza, il documento di circolazione del semirorchio (o dei semirimorchi nel caso abbia in proprietà più semirimorchi) al fine della concessione (e relativa indicazione sulla licenza), dei codici merceologici trasportabili in base alle caratteristiche tecniche dei semirimorchi stessi. Il richiedente potrà agganciare al trattore, regolarmente provvisto di licenza, esclusivamente semirimorchi di proprietà dello stesso.
La licenza viene concessa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione dell'intera documentazione richiesta.
Le imprese di nuova costituzione (la cui dichiarazione di inizio attività in CCIAA risulti inferiore ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza) ottengono una licenza solo in via provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi dalla data di rilascio, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell'impresa stessa, a condizione che favoriscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli,
Entro la data di scadenza della licenza provvisoria, l'intestatario ha l'onere di presentare istanza di licenza definitiva corredata dalla documentazione indicata nel modulo di domanda.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione del soggetto richiedente (ditta individuale o società) in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.
PRECISAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DEI CODICI MERCI "R" (RIFIUTI)
I codici R (RIFIUTI) vengono riconosciuti alle sole ditte che esercitano l’attività di recupero e/o smaltimento rifiuti, esercitata in MANIERA PROFESSIONALE, in possesso di idoneo impianto di smaltimento/recupero (come risultante da CCIAA), ed iscritte PER TALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI di smaltimento/recupero rifiuti all’albo gestori ambientali.
Per le ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 03/06/2014 art. 8. C. 1, lett. B (categoria 2bis) : "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti propri", non sono concedibili i codici R.
PER INFO E CHIARIMENTI:
|