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 CHIUSURA SPORTELLI 13 E 16 AGOSTO 2018
Mobility Manager


IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(AGENZIE PRATICHE AUTO)

Dipartimento V - Servizio 2

Viale Giorgio Ribotta 41 - 00144 Roma


Dirigente: Dott.ssa Maria Laura Martire

 

 

ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI

Giorno

Mattina

Pomeriggio

Lunedi

9:30 - 12:30

CHIUSO

Giovedì

9:30 - 12:30

CHIUSO

NEI GIORNI ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO IL PERSONALE ALLO SPORTELLO RISPONDE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI


AGENZIE – CENTRI REVISIONE – SCUOLE NAUTICHE – CIA

URP 4

06.6766.4207

AGENZIE – CENTRI REVISIONE – SCUOLE NAUTICHE – CIA

URP 3

06.6766.2051


 

 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. N. 2791 del  23 Giugno 2017  il Bando per l'assegnazione di n. 652 nuove disponibilità territoriali per il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. ANNO 2017

VAI ALLA PAGINA DEL BANDO

 
 
 
 
  • PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE SEDUTE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE EX LEGGE 264/1991 (CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO), CLICCARE QUI
     

 

  

 

INFORMAZIONI GENERALI:

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, come previsto nella tabella A allegata alla legge 8.8.1991, n. 264.

La legge 8.8.1991, n. 264 si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell’ art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.31, n. 773 per il disbrigo di pratiche auto.

 L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8.8.1991, n. 264 può essere esercitata anche da enti pubblici non economici sia direttamente che da uffici dei predetti enti in regime di convenzione o di concessione.

 

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui al “Programma provinciale per il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei requisiti stabiliti all’ art. 3 della legge 8.8.1991, n. 264.

In virtù della vigente normativa in materia di pubblico impiego, l’autorizzazione di cui al comma i non può essere rilasciata ai soggetti dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici in genere.

 

PRIMO REQUISITO : POSSESSO DELL'ATTESTATO PROFESSIONALE EX LEGGE 264/91 "CONSULENTE PER LA CIROCLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO"

Per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l’attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Provincia di Roma, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell’art.5 della legge 08.08.1991, n. 264 e del Decreto del Ministero dei Trasporti 16.04.1996, n.338.

Le sessioni d’esame sono annuali

Per conoscere le modalità di svolgimento delle prove di esame presso la Provincia di Roma, clicca qui

 

Una volta in possesso dell'attestato di cui sopra, occorre ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che viene rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

 

Due sono i modi possibili per ottenere l'autorizzazione:

1) Attendere la pubblicazione da parte della Provincia di Roma del bando pubblico per il rilascio di nuove disponibilità su base comunale (Il bando viene pubblicato in genere ogni 2 anni)

2) Effettuare l'acquisto di una azienda già in possesso dell'autorizzazione e procedere alla voltura dell'atto autorizzativo presentando istanza presso il Servizio scrivente.

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

 

1.  Copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società (non necessaria per le ditte individuali);

3.  Atto di acquisto del complesso aziendale (Solo per i trasferimenti di azienda);

4.  Contratto d’affitto o atto di proprietà dei locali;

5.  Planimetria in scala 1:50 quotata e firmata da un tecnico abilitato;

6.  Nulla Osta tecnico–sanitario o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato, secondo il modello da ritirare presso l’ufficio;

7.  Attestazione capacità finanziaria

8.  Copia Attestato  di idoneità professionale ex legge 264/91;

9.  Quietanza del versamento una tantum di €  25,82;

11. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

 

 

CAPACITA’ FINANZIARIA

Le imprese individuali, le società e gli Enti che richiedono alla Provincia l’autorizzazione per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di: a) aziende o istituti di credito b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi di vecchie lire. L’attestazione deve avere riferimento ad un importo di € 51.645,69 (art. 4 comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09.11.1992).

L’attestazione relativa alla capacità finanziaria non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie.

 
CHIARIMENTI SU ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA DI AUTOSCUOLE, AGENZIE PRATICHE AUTO, CENTRI DI REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE

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LOCALI DELL'IMPRESA DI CONSULENZA

I locali necessari per ottenere l'autorizzazione devono avere come minimo le seguenti misure dimensionali in base a quanto previsto dal D.M. 09/11/1992:

 

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

 

 

I locali debbono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

 

  • A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.
  • C/1 - Negozi e botteghe


TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER ADEMPIMENTI PURAMENTE ESECUTIVI PRESSO UFFICI PUBBLICI

 Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, entrato in vigore il 13 luglio 2000 a seguito di visto di esecutività sulla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o il socio amministratore in caso di società, nonché il personale adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l’accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Tesserino di riconoscimento viene rilasciato su richiesta del titolare dell’ impresa, del legale rappresentante o socio amministratore in caso di società. Con la suddetta richiesta il titolare  dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito per il personale specifica certificazione, ovvero autocertificazione degli stessi soggetti, relativa al possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d), e) dell’art.3 della L. 8.8.1991, n.264.

Per il personale operante nelle imprese di consulenza, devono essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, fiscali e infortunistici.

Il Tesserino di riconoscimento ha validità annuale (Inteso come anno solare: 01 Gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno).

Il rilascio, il rinnovo e l’eventuale riconsegna della tessera di riconoscimento sono effettuate secondo le modalità previste nella modulistica redatta dal Servizio competente, che tengono conto delle norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20/10/98, n. 403.

 

 

PROSECUZIONE ATTIVITA' MORTIS CAUSA DI IMPRESE GIA' AUTORIZZATE (Legge n. 11/1994)

 

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita mortis causa provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991.

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita mortis causa  provvisoriamente per lo stesso periodo di un anno entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale

 

In entrambi i casi, entro 30 gg dal decesso, o dalla sopravvnuta incapacità, l'avente diritto ha l'obbligo di richiedere la prosecuzione mortis causa, presentando apposita istanza alla Provincia di Roma, su carta intestata della ditta/società.

La Provincia provvederà a rilasciare un nuovo atto autorizzativo a nome del prosecutore dell'attività, con scadenza di un anno, in sostituzione di quello attualmente detenuto, che verrà revocato.

Se entro il siccessivo anno, l'avente diritto (erede o socio) non acquisisca il titolo professionale ex legge 264/1991, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Al fine di evitare la revoca dell'atto autorizzativo una volta che sia trascorso il termine temporale di un anno senza che i soggetti suindicati abbiano acquisito il titolo di abilitazione professionale, si potrà:

a)  DITTA INDIVIDUALE: l'erede della ditta individuale potrà optare per la cessione di azienda a favore di altro oggetto munito di titolo di abilitazione professionale

b) SOCIETA': si dovrà procedere alla variazione di amministratore nominando altra persona munito di titolo di abilitazione professionale

Vorreste maggiori spazi per Pedoni e Ciclisti in tutta la Provincia ?
Si, per entrambi
Si, soprattutto per i pedoni
No, servono altri parcheggi
No, servono altre strade per le auto
+ bus