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ONORABILITA'

Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto da:

  • persone che dirigono in maniera effettiva e continuativa l'attività di autotrasporto,
  • amministratore unico o membri del consiglio d'amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro tipo di ente,
  • soci illimitatamente responsabili per le società di persone,
  • titolare dell'impresa individuale o familiare.

 

Il requisito non sussiste o viene meno nella persona che:

  1. è stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure è sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione.

  2. è sottoposta, con sentenza definitiva, a una delle pene accessorie previste dall'art. 19, c. 1, numeri 2 e 4, Codice penale.

  3. abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi.

  4. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per:

    1. uno dei reati di cui al capo I del titolo II (delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del Codice penale (reati di falso) o per uno dei delitti di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416 bis (associazione di stampo mafioso), 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 589 c. 2 (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di beni o utilità di provenienza illecita), del Codice penale;

    2. uno dei delitti di cui all'art. 3, legge 20.2.1958, n. 75 (sfruttamento della prostituzione);

    3. uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967, n. 895 (controllo delle armi);

    4. uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1, e 74, DPR 9.10.1990, n. 309 (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e associazione per traffico di sostanze stupefacenti);

    5. il delitto di cui all'art. 189, c. 6 e c. 7, DLG 30.4.1992, n. 285 (omissione di soccorso in incidenti stradali);

    6. uno dei delitti di cui all'art. 12, DLG 25.7.1998, n. 286 (immigrazioni clandestine).

  5. abbia riportato, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282, DPR 23.1.1973, n. 43 (contrabbando merci):

    1. il delitto di cui all'art. 18, c.3, legge 18.4.1975, n. 110 (trasporto armi, munizioni ed esplosivi);

    2. la contravvenzione di cui all'art. 186, c. 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, c. 4, DLG n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

  6. abbia subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore:

    1. in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26, legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone;

    2. per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stato effettuato l'accertamento di cui all'art.167, c. 10, DLG n. 285/1992.

  7. ha subito, in qualità di datore di lavoro nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale.

  8. è stata dichiarata fallita, salvo sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267.

Ove, nei casi sopra indicati, risulti comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva, la stessa dovrà considerarsi condanna a pena detentiva. Si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 CPP).

La persona che dirige l'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazioni commesse dal lavoratore dipendente nell'esercizio dell'attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a:

  • istruzioni o disposizioni impartite al dipendente,
  • omessa vigilanza con riferimento a più violazioni precedenti.

La perdita del requisito per fatti commessi dai dipendenti rileva se sono violate le seguenti disposizioni:

  1. art. 589,c. 2, Codice penale.
  2. artt.189, cc. 6 e 7, 186, c. 2 e 187, c. 4, DLG n. 285/1992; se il dipendente ha subito:
  • in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26, legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone;
  • per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stato effettuato l'accertamento di cui all'art. 167, c. 10, DLG n. 285/1992.

Nell'ambito della dimostrazione del requisito dell'onorabilità, l'art. 5, c. 7, decreto legislativo n. 395/2000 prevede la dimostrazione dell'avvenuta iscrizione delle imprese nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa o di avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

Il requisito dell'onorabilità è riacquistato:

  • a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 Codice penale, sempre che non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo Codice;
  • in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
  • per le ipotesi descritte al precedente punto 6, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

La dimostrazione del possesso delle condizioni previste dalla norma avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi previsti.Nel caso in cui i soggetti aventi l'obbligo di possedere il requisito dell'onorabilità abbiano in corso procedimenti penali non passati in giudicato, che devono essere sempre indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'autorità provinciale competente procede all'iscrizione provvisoria (o definitiva) con riserva.

ART 11 Perdita del requisito dell'onorabilità

 

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