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LA CAPACITA' FINANZIARIA
La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa che non può essere inferiore a:
- cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada.
- cinquemila euro per ogni autoveicolo supplementare.
Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria sono considerati:
- conti annuali dell'impresa, ove esistano;
- fondi disponibili, comprese liquidità bancarie e possibilità di scoperti e prestiti;
- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa,costi, compreso prezzo di acquisto o pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti,attrezzature e installazioni;
- capitale di esercizio.
La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, a richiesta delle imprese di autotrasporto, nelle varie forme tecniche e sulla scorta degli elementi precedentemente elencati, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestato sono indicati nell'allegato al DM n. 161/2005. Non è quindi più consentito il rilascio dell'attestato di capacità finanziaria da parte di società finanziarie.
Le imprese esercenti attività bancaria che rilasciano l'attestazione in esame hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ogni fatto che produca diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
ART 11 Perdita del requisito della capacità finanziaria
Schema modulo capacità finanziaria
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