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 CHIUSURA SPORTELLI 13 E 16 AGOSTO 2018
Mobility Manager



NAVIGAZIONE ACQUE INTERNE
DIPARTIMENTO XIV- SERVIZIO 3

 

Regolamento Provinciale di Navigazione in Sicurezza

TITOLO I
- Oggetto -

II presente regolamento disciplina la navigazione in sicurezza sui laghi provinciali di Albano, Bracciano, Martignano e Nemi nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale

TITOLO II
- Norme Generali -
 
1. Nella fascia costiera ( da 0 a 50 metri ), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela, purché viaggianti ad una velocità di sicurezza in relazione alle caratteristiche del mezzo.
2. In tale fascia è consentita la navigazione a motore, limitatamente alle manovre strettamente necessarie alla partenza, all’approdo ed all'attraversamento, purché il natante proceda in linea perpendicolare e con il motore al minimo consentito dei giri :
a)   alle unità effettuanti trasporto passeggeri impegnate nella navigazione lungo le proprie rotte;
b)  ai natanti a combustione interna di potenza non superiore a cinque cavalli vapore all'asse, di proprietà ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attività di pesca in modo professionale e quale attività lavorativa principale sul lago di Bracciano ;
e)   ai natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiore ai cinque cavalli vapore di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A" che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale, in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore del Parco sul lago di Nemi ;
Si applicano, in ogni caso, i divieti alla navigazione dei natanti a motore di cui all'art. 1 della legge regionale 7.1.87, n. 2, e successive integrazioni e modifiche, come confermati dall’art. 4 della L.R. 25.10.99, n. 36, e fino alla data di pubblicazione del previsto Piano del Parco regionale del complesso lacuale Bracciano - Martignano, per i laghi di Bracciano e di Martignano, ed all'art. 8 della legge regionale 13.1.84, n. 2, e successive integrazioni e modifiche, per i laghi di Albano e di Nemi .
3. Nella fascia costiera prospiciente il territorio del Comune di Bracciano, entro 250 metri dalla riva, si applicano, inoltre, ove più stringenti, i limiti di velocità previsti dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento comunale per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti l'abitato comunale e non compreso in zone portuali" che testualmente si riportano :
 a)    dalle ore 8 alle ore 19 :
km. 5 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;
km. 5 per motoscafi in servizio pubblico e privato ;
km. 5 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso ;
b)     nelle rimanenti ore :
km. 20 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea ;
km. 20 per motoscafi in servizio pubblico e privato ;
km. 20 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso .

 E' riservata al Sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati  periodi  di  tempo  e  relativamente  a  specchi  d'acqua  in  prossimità di  zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di ordine pubblico.

4.  Nelle ore notturne, le unità inferiori ai sette metri e mezzo di lunghezza devono essere munite di
una luce bianca di segnalazione a 360° gradi e navigare alla velocità minima di sicurezza .
Per le unità di maggiori dimensioni, valgono gli obblighi di segnalazione notturna e di velocità di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
I galleggianti mobili, a qualsiasi uso adibiti, devono essere perimetrali con segnalazioni visibili anche di notte .
In ogni caso, è fatto obbligo generale ai conducenti le unità di navigazione di regolare la velocità avendo riguardo alla manovrabilità del mezzo, alle distanze di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità.

5.   E' vietata la navigazione di qualsiasi tipo nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
E' altresì vietato l'accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone di rilevanza archeologica, ambientale, naturalistica e militare appositamente delimitate .
E' vietata la navigazione di qualsiasi tipo all'interno dei campi di gara delimitati durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, ad eccezione delle unità impegnate nelle stesse.

6.     Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico,
vigilanza e soccorso, limitatamente agli interventi di emergenza.
Le disposizione di cui al punto 2 non si applicano alle seguenti unità :
a) unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate ed all'interno dei campi di gara preventivamente delimitati, nei limiti di cui alla normativa regionale citata nel punto 2 ;
b)  unità adibite ad assistenza e soccorso per l'attività di scuola e gli allenamenti propedeutici alle gare, nel rispetto dei limiti di cui sopra ;

7.     I proprietari e gli utilizzatori delle unità di navigazione hanno l'obbligo di mantenere, anche al fine di ridurre l'inquinamento, in perfetta efficienza i motori delle stesse .
E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, ad esclusione di quelle che si sono accumulate per fattori atmosferici o a causa del moto ondoso, sempre che non contengano oli.
E' fatto comunque obbligo ai proprietari od armatori di unità di navigazione non cabinate di ricoprire le stesse con teloni impermeabili, quando all'ormeggio o arenate, in modo da evitare l'infiltrazione di acqua piovana ovvero conseguente al moto ondoso .
E' altresì vietato il gettito di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti altro.

8.     E' vietato arenare le unità di navigazione anche non a motore o occupare con arredi la battigia in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso, ad eccezione dello svolgimento di attività sportive consentite e regolarmente autorizzate, quando ne è consentita la breve occupazione per le eventuali operazioni di varo e di alaggio delle imbarcazioni.

9.     E' vietata la pesca sportiva da terra durante la stagione balneare nelle zone frequentate dai bagnanti, anche se non appositamente delimitate.

10.   Chiunque navighi sulle acque interne deve avere a bordo in piena efficienza i dispositivi di
sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata, in relazione alla navigazione effettuata .
Le imbarcazioni adibite alla pesca professionale devono avere a bordo un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri .

11. Ogni responsabile di circolo nautico, ogni titolare di circoli o di scuole di sport d'acqua, durante lo svolgimento della attività sociali regolarmente autorizzate, ogni esercente di attività di noleggio di unità di navigazione, sia con conducente che senza conducente, di campeggi aventi  affaccio sulle acque o di stabilimenti balneari deve :
a)   pubblicizzare con adeguate bacheche le norme generali e locali di sicurezza della navigazione ;
b)   segnalare le condizioni meteomarine avverse con apposita bandiera rossa visibile agli utenti
durante la loro attività;
c)   garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati, fornendo adeguate istruzioni per l'uso ;
d)   essere in possesso delle opportune unità per il recupero degli utenti in pericolo ;
e)   essere in grado di garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnanti con personale qualificato .
12.   E" vietata, per motivi di sicurezza, la balneazione nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio per aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc...);

TITOLO III
- Diritto di Precedenza -

Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza, nell'ordine :
a) alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza;
b) alle unità effettuanti trasporto di passeggeri, impegnate nella navigazione lungo le proprie rotte;
e) alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale;
d) alle unità a vela senza ausilio di motore .

TITOLO IV
- Distanze di Sicurezza -

1  Le unità di navigazione hanno l'obbligo di :
a)   tenersi ad almeno 50 metri dalle unità effettuanti trasporto passeggeri, da tutti i lati del natante ;
b)  non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale;
c)   tenersi al di fuori dei campi di gara delimitati durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, ad eccezione delle unità impegnate nelle stesse;
d)   osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela;
e)   non intralciare la rotta delle unità effettuanti trasporto di passeggeri e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco;
f)   ormeggiare nelle zone adibite a balneazione ad una distanza di almeno 100 metri dalla spiaggia;

2 Le unità effettuanti trasporto di passeggeri devono manovrare in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

TITOLO V
- Aeromobili con compiti di Pubblico Servizio -

1.   L'ammaraggio ed il decollo di aeromobili effettuanti servizi di ordine pubblico, vigilanza, soccorso ed altri compiti di pubblico servizio, limitatamente agli interventi di emergenza, è ammesso tutto l'anno nelle aree autorizzate e debitamente segnalate .

TITOLO VI
- Manifestazioni Sportive -

Le gare ed altre manifestazioni sportive nautiche sulle acque interne devono essere autorizzate dal competente Servizio della Provincia di Roma secondo quanto disposto dalla Circolare n. 1/99 del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Roma ( “Disciplina delle manifestazioni sportive nelle acque interne”) e successive modificazione ed integrazioni, in conformità al presente Regolamento, alla normativa statale e regionale vigente ed ai regolamenti ufficiali delle Federazioni riconosciute dal CONI.
Esse non possono, comunque, svolgersi in modo da arrecare pregiudizio od intralcio alla navigazione sul lago .

TITOLO VII
- Scuole di Sci Nautico –

1. Le scuole di sci nautico che risultano iscritte alla Federazione Italiana Sci Nautico alla data di pubblicazione della L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, possono svolgere la propria attività di scuola sul lago Albano anche al di sotto dei 300 metri di cui al D.M. 20 luglio 1994, n. 550, purché in aree debitamente delimitate con segnalazioni evidenti, provviste, se del caso, di corridoi di accesso e di uscita, ed ammesse dall’Autorità competente.
2. In tali aree valgono le seguenti norme:
a) è consentito sciare tutti i giorni, inclusi i festivi, da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto.
É in ogni caso necessario che le attività sportive si svolgano in presenza di luce diurna e buone condizioni meteorologiche. Determinazioni, variazioni o limitazioni relative all’esercizio delle attività sportive potranno essere stabilite dal competente Servizio della Provincia di Roma, sentita una rappresentanza del CONI, del Parco regionale dei Castelli romani e degli altri soggetti interessati. Le scuole di sci nautico che svolgono la propria attività nel lago Albano dovranno presentare agli uffici del Servizio competente della Provincia di Roma entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque almeno trenta giorni prima dell’avvio del programma delle attività la seguente documentazione:
- il certificato di affiliazione alla federazione Italiana di sci nautico per l’anno in corso;
- il programma didattico della scuola per l’anno in corso da sottoporre all’approvazione degli uffici della Provincia.
Qualora l’attività didattica preveda eventuali saggi di fine corso, questi dovranno essere autorizzati dal competente Servizio della Provincia di Roma, alla stregua di ogni altra manifestazione sportiva.
Non saranno autorizzati campi di allenamento di dimensioni superiori a metri lineari 800 per 300; resta inteso che:
- la segnalazione dei campi di allenamento a mezzo di boe galleggianti è a carico della scuola sci nautico;
- come previsto al punto e) del D.M. 550/94, la partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all’interno delle aree segnalate;
- tutte le attività di allenamento della scuola sono ammesse esclusivamente all’interno delle aree segnalate dal campo e dal corridoio di accesso, e per i soli iscritti alla scuola.
b) il conducente dell’unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto di salvataggio regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti e riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto;
c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso idonei. Devono essere, altresì, muniti di dispositivo per l’inversione di marcia e la messa a folle del motore e dotati di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente
d) durante le varie fasi del traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore ai 12 metri;
e) la partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all’interno dell’area delimitata;
f) la distanza laterale di sicurezza di un’unità trainante uno sciatore con gli altri natanti non deve essere inferiore ai 50 metri;
g) è vietato eseguire il traino contemporaneo di più di due sciatori;
h) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;
i) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere od intersecare in velocità la scia di un’imbarcazione che traina sciatori a distanza inferiore ai 50 metri;
j) sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone partecipanti alle attività di scuola o di allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione: nel numero di occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
k) le unità di navigazione usate per quest’attività devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto ed il responsabile deve avere con sé patente e tesserino di istruttore riconosciuti dalla stessa Federazione;
l) la velocità massima delle unità di navigazione non può superare i 60 km/h.;

TITOLO VIII
- Natanti non a Motore, a Vela, a Remi e a Pedali -

1    L'uso delle tavole e degli altri natanti a vela non dotati di propulsione a motore è consentito solo di giorno   e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2.   I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione ed a tal fine devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri. Per i conduttori di tavole a vela, la cintura di salvataggio riconosciuta valida dalla Federazione Italiana Vela deve essere indossata in ogni condizione meteorologica. Per tutti gli altri natanti è fatto obbligo di avere a bordo una cintura di salvataggio omologata per ogni persona imbarcata, da indossare in caso di vento ed acque mosse ovvero, per  le piccoli imbarcazioni a remi od a pedali, di cui al successivo punto 6. di un salvagente anulare ogni due persone .
3.   La navigazione avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'attività sportiva e da diporto .
4.   L'impiego dei natanti a vela è vietato :
a)   sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri ;
b)   nelle vicinanze di pontili di approdo, sia pubblici che privati, a meno che non siano legalmente
in uso da parte del conduttore e limitatamente alle manovre di uscita e di approdo;
c)   nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
d)  nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio per aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc...);
e)   nei corridoi di uscita e di approdo per la navigazione a motore consentita;
f)   entro 100 metri dalla riva nelle zone riservate alla balneazione;
   I titolari di licenze per il noleggio di tavole a vela e le scuole ed i circoli velici devono predisporre corridoi di accesso e di uscita debitamente segnalati da boe comprese nei 50 metri di fascia dalla costa, ed autorizzati dall'Autorità responsabile della sicurezza, in cui consentire le manovre di uscita e di approdo a velocità di sicurezza, impegnandosi a consentirne l'uso anche a privati muniti di mezzi propri o noleggiati senza pretendere compenso alcuno .
5.   I Circoli velici e le Associazioni sportive devono inoltre :
a)   rispettare le norme generali di sicurezza riportate nello apposito regolamento per la navigazione da diporto, nonché quelle predisposte dalla Federazione Italiana Vela e dalle Federazioni o Organizzazioni a cui aderiscono;
b)  assicurare il possesso delle dotazioni di sicurezza che i natanti devono avere a bordo, per tipo e specie di navigazioni e comunque munirsi almeno di un salvagente per ogni persona imbarcata;
e)   regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione e alla balneazione. A tal fine i natanti a vela devono tenere tra loro una distanza di almeno 10 metri;
d)   essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi ;
6.   L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali ( canoe, iole, sandolini, pattini ) è consentito di giorno, con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche, ad una distanza non superiore ai 200 metri dalla riva.
Su tali natanti possono essere trasportati un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della normativa vigente.
7.   L'impiego di natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri, nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio per  aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc...), e nei corridoi di uscita e di approdo per la navigazione a motore consentita .
8.   I natanti oggetto di attività di noleggio devono essere contrassegnati visibilmente con gli estremi
di identificazione del titolare della licenza di noleggio o dello stabilimento balneare autorizzato
accompagnato dal numero d'ordine del natante.
I noleggiatori di natanti a remi, a pedali ed a vela,devono inoltre:
a.   rispettare le norme di sicurezza secondo le vigenti leggi;
b.   mantenere in perfetta efficienza i propri mezzi;
c. munirsi di corridoi d'ingresso delle imbarcazioni, segnalati da boe con bandierine di colore giallo, comprese nei duecento metri di fascia di costa;
d. individuare il limite dei 200 mt. dalla costa oltre il quale i natanti non possono allontanarsi, mediante apposizione di minimo n. 4 boe con bandierina rossa;
e. dotare i natanti di salvagente in un numero non inferiore alla metà dei passeggeri consentiti e/o trasportati e di una fune per l'eventuale recupero;
f. dotare obbligatoriamente i noleggiatori che non sanno nuotare di un giubbotto salvagente;
g. assicurarsi che al momento del noleggio coloro che prendono posto sul natante siano in numero inferiori o uguale a quelli previsti per legge come passeggeri;
h. rendere edotti i noleggiatori, mediante avviso ben visibile do tutte le prescrizioni di cui sopra;
i. provvedere alla stipola con ogni singolo noleggiatore e per singolo natante, di apposito
contratto contenente, oltre le prescrizioni di sicurezza cui debbono attenersi, la dichiarazione della capacità di saper nuotare o meno, gli obblighi e le responsabilità;
j. munirsi di cassetta di pronto soccorso e di estintore.

TITOLO IX
- Attività Subacquea -

1. L’attività subacquea può essere svolta solo di giorno, con buona visibilità e lago calmo.
2. Nello svolgimento dell’attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
2.1. è obbligatorio:
a) segnalare la propria presenza mediante boa rossa con striscia diagonale bianca, anche nel caso di immersione con partenza dalla riva;
b) utilizzare apposita unità di appoggio, nel rispetto dei limiti per la navigazione a motore di cui all’art. 1 della L.R. n. 2/87 e successive modifiche ed integrazioni –come confermati dall’art. 4 della L.R. n. 36/99 fino alla data di pubblicazione del previsto Piano del Parco regionale del complesso lacuale Bracciano - Martignano per i laghi di Bracciano e di Martignano – ed all’art. 8 della L.R. n. 2/84 e successive modifiche ed integrazioni per i laghi di Albano e di Nemi ;
2.2. è vietato:
a) praticare immersioni sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri;
b) praticare immersioni nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;
c) praticare immersioni nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara, sci nautico, corridoi di ammaraggio per aeromobili effettuanti interventi di emergenza, ecc…);
3. Le scuole di immersione autorizzate possono concordare con le Autorità competenti specifici percorsi subacquei debitamente segnalati. Tali percorsi vengono a tutti gli effetti considerati aree delimitate per uso specifico.  

TITOLO X
- Boe di Ormeggio e Reti fisse da Pesca -

L'installazione di reti fisse da pesca e di boe fisse da ormeggio per le unità di navigazione devono
essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Roma .
La domanda, in carta resa legale e sottoscritta da parte del legittimo proprietario o di chi ha in uso il natante ovvero la rete, deve essere accompagnata da una planimetria di localizzazione del punto di messa in opera o di ormeggio e dalla indicazione dell'unità di navigazione per il cui ormeggio è richiesta la boa.
L'autorizzazione ha una validità massima di sei anni, salvo revoca da parte dell'Autorità competente per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.
La messa in opera delle reti deve essere contrassegnata da una o più boe aventi le caratteristiche sotto elencate per le boe fisse da ormeggio.
La  boa  deve   recare   una  sigla  di   identificazione   ed   una  fascia  retroflettente   lungo   l'intera
circonferenza per la visibilità notturna.
L'ormeggio è consentito, al di fuori dei pontili di approdo legalmente in uso, ad una distanza dalla
riva non inferiore ai 20 metri e purché vi siano almeno 15 metri tra una boa e l'altra .
Le funi di ancoraggio e/o di ormeggio non possono essere in ferro od altro materiale idoneo ad
arrecare intralcio o pregiudizio alla navigazione .
L'autorizzazione di cui sopra non è richiesta per le attività sportive, non di scuola, consentite
ed autorizzate ai sensi del Titolo VI, che comportino la posa in acqua temporanea di boe o
gavitelli, durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione .
Dette boe o gavitelli devono comunque essere muniti di fascia retroflettente lungo l'intera
circonferenza per la visibilità notturna, di una sigla che ne identifichi  l'appartenenza al
Circolo od Associazione sportiva organizzatrice dell'attività ed ormeggiate ad una distanza
dalla riva non inferiore ai 20 metri . Le funi di ancoraggio e/o di ormeggio non possono essere
in ferro od altro materiale idoneo ad arrecare intralcio o pregiudizio alla navigazione .

TITOLO XI
- Unità Effettuanti Trasporto di Passeggeri -

1.   Nel rispetto delle disposizioni del Codice della Navigazione, del Regolamento per la Navigazione Interna e della vigente normativa statale e regionale, le unità di navigazione che effettuano trasporto di passeggeri devono preventivamente comunicare alle Autorità competenti le rotte di navigazione seguite e le modifiche alle stesse .
Ciascuna Autorità  può  vietare  il  transito  su  di  una rotta,  per motivi  di  pubblico  interesse, predisponendo, eventualmente, una rotta alternativa .
Le rotte autorizzate devono essere adeguatamente pubblicizzate, riportate nelle carte nautiche e
affisse nel prospetto informativo all'interno della nave .

TITOLO XII
- Norme Finali -

1.   La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è effettuata dagli agenti appartenenti agli enti preposti, dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nonché dagli agenti dei Comuni rivieraschi .
 
Le violazioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'alt. 1231 del Codice della Navigazione e dall'art. 39.  commi 2 e 3, della legge   11.2.71   n. 50 e successive integrazioni e modifiche, che di seguito, si riportano nell'ordine:
"Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila"
" Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due milioni"
" Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione"
 

 

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