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Agriturismo nella Provincia di Roma
Normativa
Requisiti

L'attività agrituristica può essere esercitata solo da "imprenditori agricoli" (art. 2135 Codice Civile) singoli ed associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile.

Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo occorrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all’effettivo ordinamento colturale e produttivo dell’azienda interessata, i valori medi d'impiego di mano d'opera definiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3992 del 4/8/1998, tabella A/RM e tabella B.

I limiti massimi per i tempi di lavorosono fissati dalla ULU (288gg/annuo o il 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa). Il tempo di lavoro agricolo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo che tiene conto delle condizioni, relative all'ubicazione e giacitura dell'azienda che comportino un particolare disagio operativo (vedi tabella C allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3992 del 4/8/1998).

Leggi

   pdf Testo Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006

   pdf Testo Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 3992 del 04/08/1998

 

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