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Requisiti
L'attività agrituristica può essere esercitata solo da "imprenditori agricoli" (art. 2135 Codice Civile) singoli ed associati e dai loro familiari di cui all'art.
230-bis del Codice Civile.
Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo
occorrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche.
Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all’effettivo ordinamento colturale e produttivo dell’azienda interessata, i valori medi d'impiego di mano
d'opera definiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3992 del 4/8/1998, tabella A/RM e tabella B.
I limiti massimi per i tempi di lavorosono fissati dalla ULU (288gg/annuo o il 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa).
Il tempo di lavoro agricolo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo che tiene conto delle condizioni, relative all'ubicazione e giacitura dell'azienda
che comportino un particolare disagio operativo (vedi tabella C allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3992 del 4/8/1998).
Leggi
Testo Legge
Regionale n. 14 del 02/11/2006
Testo Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 3992 del 04/08/1998
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