9. Variazioni essenziali co no
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Norme
Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal D.I. 1444 del 2 aprile 1968;
- mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando esso modifichi anche la categoria di destinazione d’uso;
- aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
- modifica dell’altezza quando, rispetto a quella prevista nel progetto approvato, quella realizzata sia superiore del 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
- modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
- modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
- mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del DPR 380/2001 e successive modifiche;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali dall’articolo 17 della L.R.15/2008.