Indice dei contenuti

26. Accessibilità e barriere architettoniche co no

See also

Vedi anche:

Norme Schede tecniche

Al fine di eliminare o superare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”, [1] intese anche come fonti di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa hanno una capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita in forma temporanea o permanente, nonché per potenziare la sicurezza ed il comfort ambientale per chiunque nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani, delle attrezzature o delle strutture edilizie e facilitare la vita di relazione delle categorie deboli (anziani, bambini, ecc.) e delle persone con disabilità, le soluzioni progettuali urbanistiche ed edilizie, a qualunque scala, devono comunque tenere conto delle vigenti normative in materia.

Nella progettazione dei nuovi immobili con destinazione residenziale e/o nella ristrutturazione di immobili residenziali preesistenti si deve tener conto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità sono eseguite in conformità della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. [2]

I progetti edilizi riguardanti interventi subordinati alla DIA – Dichiarazione Inizio Attività (o similari disposizioni) devono comunque essere integrati dagli specifici elaborati tecnici e dalla Dichiarazione del Professionista abilitato di conformità alla normativa.

Nel caso di DIA relative ad interventi da effettuarsi su immobili pubblici o privati aperti al pubblico l’Ufficio tecnico o il Tecnico incaricato dal Comune competente a valutare tali atti, è tenuto, entro il termine di cui all’articolo 23, co.1 del DPR n. 380/2001, alla verifica di conformità alla normativa, almeno per le unità ambientali e le porzioni dell’immobile che sono oggetto degli interventi edilizi.

Note

[1]Con l’emanazione D.M. n.236/89 Regolamento di attuazione della L.13/1989, all’art. 2 le “Barriere Architettoniche” vengono definite come: A) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta in forma permanente o temporanea; B) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti attrezzature o componenti; C) Ia mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
[2]vedi DPR. N.380/2001, art. 82