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Contenimento consumi energetici

See also

Vedi anche:

Regolamento

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 6

Deliberazione del Consiglio regionale del 10 dicembre 2009

Altri riferimenti normativi

I criteri generali, i requisiti della prestazione energetica, le procedure per la progettazione e i controlli degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo 192/2005 e allegati relativi, nonché dalle più recenti ulteriori disposizioni di cui al DPR 59/2009.

Classificazione di cui all’art 3 del del DPR n. 412 del 1993

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

  • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
  • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
  • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

  • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
  • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
  • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

  • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
  • E.6 (2) palestre e assimilabili;
  • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Corpi illuminanti

La prescrizione di cui all’ultimo comma del punto 30.3.4 è necessaria anche per il rispetto della LR 23/2000 del 13/04/2000 “Norme per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso – Modificazioni alla LR del 6 agosto 1999, n. 14” e del relativo Regolamento n. 8/05 del 18/04/05 “Regolamento attuativo regionale per la riduzione dell’inquinamento luminoso”.

Le prescrizioni del D.M. del 26 giugno 2009, di cui al primo comma del punto 30.4 sono in attuazione dell’articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Attestato di Certificazione Energetica

L’Attestato di Certificazione Energetica esprime il confronto della prestazione energetica globale EPgl con le classi di riferimento proprie della località e dell’edificio secondo la formula EPgl (Classe) = Kn EPi limi te + EPacs definendo i valori dell’indice di prestazione energetica limite come previsto dal DLgs 192/05 All.C e relative modifiche (Dlgs 311/06 e DPR 59/09)

Le classi energetiche sono definite nell’allegato 4 delle Linee Guida Nazionali.

Di seguito sono riportate le tabelle ex all. 4 delle Linee Guida Nazionali per le classificazioni basate sul:

  • fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale EPi per un edificio residenziale.

    Tabella 1: Classificazione EPi

    CLASSE Ai < 0,25 EPi(limite 2010)

    0,25 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Ai < 0,50 EPi(limite 2010)

    0,50 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Bi < 0,75 EPi(limite 2010)

    0,75 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Ci < 1,00 EPi(limite 2010)

    1,00 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Di < 1,25 EPi(limite 2010)

    1,25 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Ei < 1,75 EPi(limite 2010)

    1,75 EPi(limite 2010) ≤ CLASSE Fi < 2,50 EPi(limite 2010)

    CLASSE Gi ≥ 2,50 EPi(limite 2010)

  • fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs.

    Tabella 2: Classificazione EPacs

    CLASSE A A C S < 9 kWh/m2 anno

    9 kWh/m2 anno ≤ CLASSE B A C S < 12 kWh/m2 anno

    12 kWh/m2 anno ≤ CLASSE C A C S < 18 kWh/m2 anno

    18 kWh/m2 anno ≤ CLASSE D A C S < 21 kWh/m2 anno

    21 kWh/m2 anno ≤ CLASSE E A C S < 24 kWh/m2 anno

    24 kWh/m2 anno ≤ CLASSE F A C S < 30 kWh/m2 anno

    CLASSE G A C S ≥ 30 kWh/m2 anno

  • fabbisogno energetico globale che, attualmente, tiene conto solo di EPi e EPacs.

    Tabella 3: Classificazione EPgl

    CLASSE Ag l+ < 0,25 EPi lim 2010 + 9 kWh/m2anno

    0,25 EPi lim 2010 + 9 kWh/m2anno ≤ CLASSE Ag l < 0,50 EPi lim 2010 + 9 kWh/m2anno

    0,50 EPi lim 2010 + 9 kWh/m2anno ≤ CLASSE Bg l < 0,75 EPi lim 2010 + 12 kWh/m2anno

    0,75 EPi lim 2010 + 12 kWh/m2anno ≤ CLASSE Cg l < 1,00 EPi lim 2010 + 18 kWh/m2anno

    1,00 EPi lim 2010 + 18 kWh/m2anno ≤ CLASSE Dg l < 1,25 EPi lim 2010 + 21 kWh/m2anno

    1,25 EPi lim 2010 + 21 kWh/m2anno ≤ CLASSE Eg l < 1,75 EPi lim 2010 + 24 kWh/m2anno

    1,75 EPi lim 2010 + 24 kWh/m2anno ≤ CLASSE Fg l < 2,50 EPi lim 2010 + 30 kWh/m2anno

    CLASSE Gg l ≥ 2,50 EPi lim 2010 + 30 kWh/m2anno

Certificazione di Sostenibilità Ambientale e Protocollo Itaca Regione Lazio

Per la certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatorio seguire, il “Protocollo ITACA Regione Lazio” Residenziale ovvero il “Protocollo ITACA Regione Lazio” non Residenziale come adottati a seguito di DGR n. 133 del 5 marzo 2010 (ex art. 7 della LR n. 6 del 2009) e le relative linee guida nonché il regolamento relativo alla certificazione preannunciato dalla stessa LR n. 6.

La LR n. 6/2008 all’art. 9, c. 4. Stabilisce che : “Entro centottanta giorni dall’adozione del protocollo regionale di cui all’articolo 7, la Regione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce:

  • la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
  • le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
  • il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.”

Allo stato attuale (1 marzo 2010) la Regione Lazio non ha ancora adottato il Regolamento.

Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori (accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato deve essere affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.