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30. Contenimento dei consumi energetici co no st

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Norme Schede tecniche

30.1. Progettazione integrata edificio - impianti

  1. Le attività di installazione degli impianti a servizio degli edifici devono rispettare quanto prescritto dal DM n. 37 del 2008 e s.m. e i.

  2. I criteri generali, i requisiti della prestazione energetica, le procedure per la progettazione e i controlli degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal DPR 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo 192/2005 e allegati relativi nonché dalle ulteriori disposizioni di cui al DPR 59/2009.

  3. Sono esclusi dalle verifiche di cui al precedente decreto e dalle prescrizioni di cui ai punti successivi del presente articolo i casi che si riferiscono a:

    • edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche
    • fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi necessari alle proprie esigenze produttive
    • fabbricati isolati con superficie utile < 50 mq
    • impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

30.2. Impianti termici

  1. Negli edifici pubblici o privati condominiali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione generale sulla base della Delibera di C.R. n. 66/2009 all. 3 sez. 3 art. 5 e s. m. e i. è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione (termoregolazione) e contabilizzazione individuale dei consumi consultabile direttamente dai soggetti interessati.

  2. È vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.

  3. Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 del DPR n. 412 del 1993, in caso di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi; in caso di impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore ed utenze differenti si devono prevedere sistemi di contabilizzazione individuale consultabili direttamente dai soggetti interessati.

  4. Quanto previsto al comma precedente si applica anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento in edifici esistenti in caso di:

    • completa sostituzione dell‘impianto di riscaldamento;
    • sostituzione dei terminali scaldanti;
    • rifacimento della rete di distribuzione del calore
  5. Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi radianti a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).

  6. I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione, purché siano previsti dispositivi per il controllo dell’umidità relativa.

  7. Nei soli casi in cui è dimostrata l’impossibilità al rispetto della norma al fine di realizzare piano agibile ai fini abitativi, l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è consentito l’aumento dell’altezza massima di gronda prevista, peri soli spessori dovuti al|’impianto radiante, per non compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m.

  8. L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve compromettere le altezze minime dei locali.

  9. In caso di ricorso a ventilazione meccanica si dovranno rispettare le specifiche seguenti:

    • i motori dovranno essere dotati di classe di efficienza EFF1, del tipo a velocità variabile o dotati di inverter;
    • l’impianto dovrà prevedere recuperatori di calore con efficienza superiore al 50%;
    • si dovranno rispettare i requisiti acustici del DPCM 5/12/97. 2;
  10. Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica controllata non verrà computato nella volumetria.

  11. Nei casi in cui è prevista l’installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell’aria a compressione dovranno avere un’efficienza (EER) maggiore o uguale a 3.

  12. Possono essere previsti sistemi di controllo per il ricambio dell’aria basati sul raggiungimento di valori limite dell’umidità relativa in ambiente unicamente per le destinazioni di uso E1 ed E2 del DPR 412/93 se sottoposti ad approvazione della ASL competente.

  13. In caso di ricorso a impianti di climatizzazione estiva sono da privilegiare soluzioni con impianti centralizzati.

  14. I componenti esterni degli impianti di climatizzazione estiva (torri evaporative condensatori, unita motocondensanti, ecc.) non dovranno recare disturbo dal punto di vista acustico e termico, non dovranno essere visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero dovranno essere integrati a livello progettuale prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l’alloggiamento dei componenti esterni; l’installazione dovrà essere tale da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi; ove ciò risultasse non tecnicamente possibile oppure non rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione è subordinata al parere vincolante dell’organo competente (Commissione Edilizia e per il Paesaggio, e/o Soprintendenza BB. AA. AA.)

30.3. Impianti elettrici

  1. È obbligatorio l’impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica, che abbiano anche buone qualità della luce, in termini di tonalità di colore e di resa cromatica.

  2. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti all’illuminazione, come interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, alimentatori di classe A e apparecchi illuminanti con rendimento superiore al 60%.

  3. Per gli edifici esistenti si intende obbligatorio quanto descritto al comma precedente in caso di rifacimento totale dell’impianto.

  4. In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1) per l’illuminazione esterna e l’illuminazione pubblicitaria:

    • è obbligatoria l’installazione di interruttori crepuscolari;
    • è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE 98/11/CE) o migliore;
    • i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento luminoso.
  5. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto di illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti.

30.4. Certificazione energetica [1]

  1. La certificazione energetica dovrà seguire quanto prescritto nel DM del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” in attuazione dell’ articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

  2. Ai sensi del Decreto Legislativo 192/05 la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del DPR 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni; tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

  3. La validità dell’attestato di certificazione è pari a 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l’attestato perde efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e prevista la prima scadenza non rispettata. I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’attestato di certificazione energetica.

  4. L’attestato deve essere aggiornato:

    • nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
    • nel caso di installazione di impianti con rendimenti piu alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti;
    • nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione di componenti o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell’edificio;
    • l’aggiornamento è facoltativo in tutti gli altri casi.
  5. Ai sensi dell’art. 2, comma 282, della Legge 244/2007, per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al DLgs 192/2005, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.

  6. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile supera i 1.000 metri quadrati, l’Attestato di Certificazione Energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

  7. Per la classificazione relativa alla climatizzazione invernale è posto come requisito minimo il limite di separazione tra le classi C e D.

30.5. Certificazione di sostenibilità ambientale

  1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è definita dall’art.9 della LR n. 6/2008. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il Protocollo Regionale sulla Bioedilizia di cui all’art. 7 della LR n. 6/2008. Essa ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al DLgs 192/2005.
  2. La certificazione di sostenibilità deve seguire il “Protocollo ITACA Regione Lazio” Residenziale e il “Protocollo ITACA Regione Lazio” non Residenziale di cui all’art. 7 della LR n. 6 /2008 e le relative linee guida (Delib. G.R. n. 634/2009 –Criteri Protocollo ITACA e Delib. G.R. n. 133/2010 –Adozione Protocollo ITACA e adozione Criteri Protocollo ITACA).
  3. Ai sensi della L.R. 6/2008 art. 9 la certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla medesima LR n. 6
  4. Ai sensi della L.R. 6/2008 art. 9 il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c) della stessa legge. Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
  5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.

Note

[1]Fino alla pubblicazione del regolamento recante le norme di definizione dei criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici ex Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero in attesa del corrispondente atto regionale in applicazione alla Direttiva 2002/91/CE, rimangono validi i requisiti e le prescrizioni dettate dal DLgs 115/08, art. 18, c. 6 come specificati all’allegato III.