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6. Attività edilizia in assenza di pianificazione co no

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Norme

In assenza di strumento urbanistico generale sono consentiti: [1]

  • gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 lett.a), b), e c) del DPR n. 380/2001 di singole unità immobiliari legittimamente realizzate e di quelle legittimate in sanatoria;
  • gli interventi di nuova edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati, nel limite massimo dell’indice di edificabilità fondiaria di 0,03 mc/mq ovvero, nel solo caso di interventi a destinazione produttiva, nel limite massimo del rapporto di copertura del 10%.

Tali limiti possono essere derogati quando si tratti di effettuare la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici ed ammessi a contributo dello Stato ai sensi delle leggi statali vigenti. In tal caso valgono i limiti e le condizioni previsti all’articolo 1 della L.R. 16 marzo 1982, n.14

Nelle zone in cui il piano urbanistico generale subordina l’edificazione alla preventiva approvazione dei piani urbanistici attuativi (intervento edilizio indiretto), prima dell’approvazione degli stessi sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, anche:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari, a condizione che non incrementino il carico urbanistico; sono assentibili pertanto frazionamenti e mutamenti di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 lett. D) del DPR 380/01 che riguardino globalmente uno o più edifici o parti di esse anche se modifichino fino al 25% delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Note

[1]Oltre all’art.9 de DPR 380/2001, nella Regione Lazio si fa riferimento alla L.R. 6 luglio 1977, n. 24, come modificata dalla L.R. 21 novembre 1990, n. 86. Per le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi anche l’articolo 2 della L.R. 29 maggio 1978, n. 21.