Sugli immobili realizzati senza titolo per i quali sia stata presentata domanda di titolo edilizio in sanatoria, prima del rilascio dello stesso sono ammessi solo gli interventi di completamento e di adeguamento statico con la procedura prevista dall’art. 35 della L.47/85.
Sugli immobili legittimati, se sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia che non incrementino il carico urbanistico, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione [1] con la stessa volumetria, superficie lorda, destinazione d’uso e sagoma di quello preesistente, con le limitate innovazioni che non rientrino nei parametri delle variazioni essenziali definite dall’articolo 17 della L.R.15/2008.
Note
[1] | Si fa qui riferimento alla Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.4174 del 7 agosto 2003 |