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3. Categorie di intervento edilizio co no

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Norme

Le categorie di intervento edilizio sono definite dall’art.3 del DPR 380/2001 e sono quelle di seguito elencate.

  1. Manutenzione ordinaria: comprende gli interventi relativi alle opere di riparazione, rinnovazione e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, rientrano nella manutenzione ordinaria il rifacimento di intonaci e pittura interni ed esterni, la sostituzione di pavimenti, il rifacimento degli impianti termici, idrici ed elettrici, la sostituzione delle impermeabilizzazioni, la sostituzione e la riparazione degli infissi. Sono interventi privi di qualsiasi valenza modificativa rilevante dell’immobile. Sono sempre ammissibili, salve le esigenze di tutela paesaggistica e storico-culturale. Per tale motivo non richiedono alcun titolo abilitativo.
  2. Manutenzione straordinaria: concerne le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso. Affinché si possa definire manutenzione straordinaria, l’intervento deve rispettare i seguenti tre requisiti: a) mantenimento della destinazione d’uso; b) mera sostituzione o rinnovo di parti dell’edificio; c) divieto di alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari. A titolo esemplificativo, rientrano nella manutenzione straordinaria, il rifacimento delle facciate con la modifica dei colori le modifiche della distribuzione interna alle singole unità immobiliari, l’apertura e la chiusura di vani porta e finestre, la sostituzione di solai senza modifiche della quota di imposta, l’inserimento di ascensori e di scale di sicurezza. Tali interventi non aumentano il carico urbanistico né la superficie utile e neanche quella accessoria, e pertanto non richiedono il pagamento di contributi.
  3. Restauro e risanamento conservativo: sono interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi, l’inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio; tali interventi possono ricomprendere anche i mutamenti di destinazione d’uso che ripristinano le destinazioni originarie o ne inseriscono di nuove, coerenti con la tipologia edilizia e con la struttura fisica dell’edificio. Il restauro non consente l’inserimento di elementi nuovi, mentre comprende l’eliminazione di quelli estranei, nel rispetto della sua identità, struttura e volumi. Elemento di discrimine tra restauro e ristrutturazione è la finalità del primo rappresentata dalla conservazione e recupero dell’organismo edilizio.
  4. Ristrutturazione edilizia: definisce gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Si ha sempre ristrutturazione edilizia quando l’intervento edilizio modifica le destinazioni d’uso al di fuori dei casi di restauro, ovvero fraziona o fonde le singole unità immobiliari. È compresa anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Si distingue:
    • una ristrutturazione pesante che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001, caratterizzata dall’aumento del numero di unità immobiliari, dalla modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino modifiche alla destinazione d’uso di edifici ricompresi nella zona omogenea A;
    • una ristrutturazione leggera, nella quale rientra il cambio di destinazione d’uso (fuori della zona A) senza incremento delle quantità edilizie e l’accorpamento di unità immobiliari;
    • la ristrutturazione consistente nella demolizione e ricostruzione “in sagoma”
  5. Interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
  6. Interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.