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66. Interventi sull’edilizia storica: definizione di superfetazioni co

Nell’edilizia storica costituiscono superfetazioni tutte le addizioni recenti all’edificio che ne diminuiscono la coerenza e la leggibilità rispetto al suo assetto originario. Si devono considerare recenti le addizioni successive alla seconda guerra mondiale. Si deve considerare assetto originario dell’edificio quello assunto ad esito di tutte quelle stratificazioni storiche che, in un corretto intervento di restauro, devono essere conservate e documentate.

Le addizioni che costituiscono superfetazioni possono essere articolate in:

  1. addizioni di superficie;
  2. addizioni in aggetto;
  3. addizioni di volume.

Costituisce addizione di superficie ogni intervento che ha applicato sulle superfici della quinta edificata materiali, colori, bucature e inserti inappropriati sia rispetto all’assetto originario dell’edificio, sia rispetto all’ambiente in cui è inserito, come:

  1. tinteggiature di tipo plastico, o comunque di tipologia diversa da quelli a base di calce e pigmenti in terre naturali ovvero di altra tipologia;
  2. tinteggiature che, indipendentemente dalla tipologia materiale, per i colori impiegati abbiano manomesso i valori formali del palinsesto architettonico e stilistico della quinta edificata, la sua corretta percezione ovvero che abbiano recato un’alterazione negli equilibri ambientali del paesaggio;
  3. intonaci non tradizionali di tipo cementizio, ovvero di altra tipologia non riconducibile alle caratteristiche materiali e tecnologiche degli intonaci risalenti all’origine della quinta edificata ;
  4. inserti in stucco e lapidei, realizzati con materiali e tecnologie incompatibili con le caratteristiche materiali e formali degli elementi esistenti;
  5. apertura di nuovi vani finestrati, ovvero chiusura di quelli preesistenti, quando abbiano manomesso significativamente il palinsesto materiale e formale di una quinta edificata;
  6. elementi incorporati alle quinte edificate ovvero addossati, che alterino significativamente la percezione delle caratteristiche dell’edificio.

Costituisce addizione in aggetto ogni intervento che abbia aggiunto sulla superficie della quinta edificata, in aggetto dal piano di facciata, elementi a lastra che non configurano volume edilizio, ma determinano, a causa della loro incoerenza con l’assetto originario dell’edificio e con il contesto in cui è inserito, una significativa perdita di valore. Per esemplificazione si elencano le seguenti tipologie:

  1. pensiline a copertura di porte di accesso, di porte-finestre ovvero di finestre, inclusi gli elementi accessori quali mensole di sostegno e gli elementi per lo smaltimento delle acque;
  2. balconi, compresi gli accessori e le finiture di qualunque specie e materiale, quali mensole di sostegno, rivestimenti di pavimenti e balaustre;
  3. logge in aggetto compresi gli accessori e le finiture di qualunque specie e materiale, quali mensole di sostegno, rivestimenti di pavimenti e balaustre

Le tipologie di aggetti come descritte ai precedenti commi, devono essere di norma rimosse e ripristinato lo status quo ante.

Costituisce addizione di volume ogni intervento che, rispetto all’assetto originario dell’edificio, abbia sovrapposto alla superficie della quinta edificata, in aggetto o in aderenza rispetto al piano di facciata, elementi edilizi ed architettonici che configurano un volume edilizio ed alterano la percezione dell’edificio e dell’ambiente urbano in quanto estranei ed eterogenei rispetto al contesto. Per esemplificazione si elencano le seguenti tipologie:

  1. volumi ottenuti dalla chiusura integrale di aggetti originariamente esistenti sul piano delle quinte;
  2. volumi accessori realizzati ex novo in aggetto sui prospetti ovvero nell’area di pertinenza, in aderenza all’edificio ovvero distaccati dallo stesso;
  3. ampliamenti dei corpi di fabbrica originari realizzati nell’area di pertinenza, in aderenza rispetto all’edificio ovvero da esso separati.

In generale le superfetazioni, quando determinano significative manomissioni all’identità culturale dell’insediamento storico, devono essere rimosse per ripristinare lo status quo ante rispetto al momento della loro realizzazione.

Più in particolare valgono le prescrizioni che seguono:

Le addizioni di superficie elencate con lettere a, b, c, d ed f devono essere rimosse nell’ambito degli interventi di manutenzione e restauro e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 65.

La rimozione delle addizioni di superficie lettera e, delle addizioni in aggetto, e delle addizioni di volumi lettere a e b, quando costituiscano un evidente interferenza rispetto ai valori materiali e formali della quinta edificata, è condizione necessaria per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio per interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia. La rimozione deve prevedere la presentazione di una completa documentazione tecnico-progettuale che consenta di valutare compiutamente la possibilità di pervenire ad un corretto ripristino ovvero la possibilità che la rimozione danneggi il palinsesto edilizio ed architettonico. In tale ultimo caso potranno essere considerate le soluzioni alternative dirette ad attenuare l’invadenza materiale e formale delle superfetazioni che saranno evidenziate in appositi elaborati di progetto.

Indipendentemente dal rilascio di nuovi titoli edilizi, gli ampliamenti di corpi di fabbrica indicati alla lettera c) delle addizioni di volumi, realizzati all’interno della zona omogenea A ovvero all’interno del perimetro dei “centri e nuclei storici” come definiti dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, dovranno essere rimossi quando sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

  • assenza di documentazione tecnico-amministrativa diretta a dimostrare la compiuta legittimità delle pre-esistenze;
  • in caso di evidente contrasto con le condizioni di salubrità igienica e decoro della zona in cui ricade la superfetazione, anche in riferimento alle distanze minime tra fabbricati come dedotte dalle norme del codice civile anche qualora la superfetazione sia l’esito di attività di trasformazione edilizia regolarmente autorizzata;
  • in caso di evidente contrasto con gli interessi tutelati per legge relativamente alle cose immobili di interesse culturale (artt. 10 commi 1), 3) lett. a, 4) lett. f, g e l; 11 comma 1 lett. a; 12 comma 1 del d.lgvo 42/2004 e ss.mm.ii.).

Quando la rimozione non sia possibile, devono essere attuate misure per la riduzione dell’impatto materiale e formale sia sull’edificio interessato dalla superfetazione che sull’ambiente urbano di pertinenza..