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54. Bioedilizia: incentivazioni co no

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Norme

54.1. Calcolo degli indici di fabbricabilità (deroghe)

In applicazione dell’art.12 della LR n.6/2008, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, ai fini della determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico, è previsto lo scomputo:

  • del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
  • del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e,rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;
  • delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata;
  • degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.

Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi previsti deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal Dlgs 192/2005.

54.2. Incentivi per interventi di bioedilizia

Per le opere eseguite secondo i criteri della bioedilizia secondo il Protocollo regionale Itaca per l’edilizia residenziale e per l’edilizia non residenziale, il Comune concede incentivi ai soggetti pubblici e privati nelle forme stabilite dall’art. 13 della LR 6/2008. Tali incentivi sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dall’art.14 della medesima legge.