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43. Orientamento dell’edificio co no

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Norme

  1. L’orientamento dell’edificio è un fattore fondamentale per ridurre il fabbisogno dell’energia per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti interni.
  2. Ogni intervento di nuova edificazione deve prevedere un orientamento degli edifici e degli ambienti interni) che consenta (a seconda della funzione di tali ambienti) un miglior uso della luce naturale e dell’energia solare per l’illuminazione e il comfort termico [link art 72 e relazione tecnica di presentazione].
  3. Laddove non siano documentati impedimenti tecnici, funzionali o urbanistici gli edifici di nuova costruzione saranno orientati con l’asse longitudinale principale secondo la direttrice est-ovest con una tolleranza di + o – 45°.
  4. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 c. 18, 19 e 20, del DPR 59/09 è obbligatorio adottare dispositivi schermanti, del tipo descritto al successivo art. 52, che permettano di mantenere in ombra le superfici vetrate delle pareti perimetrali direttamente irraggiate nel periodo estivo (est, sud-est, sud , sud-ovest, ovest)
  5. Le distanze tra gli edifici contigui devono essere tali da ridurre al minimo le ombre portate tra gli edifici considerate le peggiori condizioni stagionali (21 dicembre ore 12.00).