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44. Utilizzo attivo delle fonti rinnovabili co no st

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Norme Schede tecniche

  1. Per sistemi di utilizzo attivo delle fonti energetiche rinnovabili si intendono i sistemi che, con tecnologie di tipo impiantistico, captano, accumulano, utilizzano le energie provenienti da fonti che si rinnovano con grande rapidità, superiore a quella con la quale l’energia viene consumata, ed il cui uso non ne pregiudica l’utilizzazione da parte delle generazioni future. Per fonti rinnovabili si intendono quelle indicate all’art. 2 comma 15 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79; ovvero: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici

  2. Fermo restando quanto previsto dal DPR 59 del 2009 negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare il fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria e per energia elettrica richiamato all’art.5 comma 1 lettere a) e b) della LR 27/05/2008 n. 6:

    1. il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
    2. il fabbisogno di energia elettrica in misura a quanto prodotto da impianti di potenza non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
  3. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della LR 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) e dal DLgs 30/05/2008, n. 115 art. 11 c. 3.

  4. Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono contenute nella DGR n. 16 del 13 gennaio 2010 e ss. mm. e ii.

44.1. Solare termico

  1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con particolare riferimento agli edifici pubblici ivi compresi quelli dedicati all’istruzione di ogni ordine e grado, è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell’acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente “tabella A” in funzione della superficie utile dell’alloggio:

Tabella A Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6

Superficie utile Fabbisogno specifico
[mq] [Wh/mq persone giorno]
S <50 m~ 87
50≤ S <120 m2 72
120≤ S <200 m2 58
S ≥200 m2 43
  1. Per gli edifici pubblici, ivi compresi quelli dedicati all’istruzione di ogni ordine e grado, le norme di cui al primo comma si applicano anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, in caso di condizioni ostative queste devono essere ben illustrate e documentate nella relazione tecnica sugli interventi.

Negli altri casi si assumono invece i valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti riportati nella “tabella B”.

Tipologie Fabbisogni specifici
Alberghi per servizi per ogni camera con bagno 3.500
Alberghi per servizi per ogni camera con doccia 1.745
Alberghi e pensioni con servizi comuni 1.455
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi 1.455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni 1.455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza 3.500
Edifici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali 580
Edifici adibiti ad attività sportive con docce 1.165
  1. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
  2. Nell’installazione devono essere seguiti i principi di integrazione architettonica di cui al successivo art. 44.4
  3. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.
  4. È possibile coprire la stessa percentuale di fabbisogno per l’acqua calda sanitaria con l’equivalente energetico prodotto anche da altre fonti rinnovabili diverse dal solare termico. Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

44.2. Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica

  1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, non deve essere inferiore a quella indicata al secondo comma lettera b) del presente Art. 44 (art. 5 LR 27/05/2008 n. 6).
  2. Per gli edifici pubblici, ivi compresi quelli dedicati all’istruzione di ogni ordine e grado, le norme di cui al primo comma si applicano anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, in caso di condizioni ostative queste devono essere ben illustrate e documentate nella relazione tecnica sugli interventi.

44.3. Sistemi solari fotovoltaici

  1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è raccomandato l’utilizzo di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

  2. Per gli edifici di cui al precedente comma, è comunque resa obbligatoria ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6/2008 l’installazione anche in fase successiva di un impianto solare fotovoltaico dimensionato per coprire almeno una potenza di picco pari a 1 kW per unità immobiliare comprendente:

    1. La definizione di una superficie della copertura, della facciata o della pertinenza dell’edificio dimensionata per consentire l’installazione dei moduli fotovoltaici;
    2. La predisposizione di un vano tecnico accessibile per la manutenzione degli impianti dove possono essere ospitati i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di protezione e di interfaccia con la rete;
    3. La realizzazione di cavidotti necessari per i collegamenti tra moduli fotovoltaici, dispositivi di controllo e interfaccia di cui alla lettera b. ed alla rete di terra;
  3. Nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico su edifici è fatto obbligo di seguire i criteri di integrazione architettonica di cui al successivo art. 44.4.

  4. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari fotovoltaici e se sono presenti condizioni tali da non consentire l’utilizzo ottimale della radiazione solare, le indicazioni di cui al precedente comma 2 possono essere omesse. L’eventuale omissione deve comunque essere documentata da una relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo.

  5. Ai sensi dell’art. 24 delle NTA del PTPG, la predisposizione di sistemi e dispositivi solari fotovoltaici è raccomandata nei progetti di illuminazione delle aree cimiteriali, degli incroci e/o crocevia provvisti di segnalazione luminosa e/o sonora, e può essere realizzato sia con sistemi tradizionali con moduli connessi alla rete elettrica sia con componenti isolati per l’ illuminazione quali lampioni, luci segna passo e illuminazione segnaletica. Tutti i componenti di cui al precedente comma dovranno essere a marchio CE.

  6. Grandi impianti fotovoltaici a terra.

44.4. Integrazione architettonica dei sistemi solari

  1. La progettazione degli interventi di cui ai precedenti art. 44.1 e 44.2 e più in generale di tutti i sistemi solari fotovoltaici e termici in ambito urbano deve assicurare l’integrazione architettonica con l’edificio, con gli elementi di arredo urbano e con i caratteri morfologici del contesto. L’integrazione architettonica si applica a tutti gli elementi visibili dei sistemi solari: moduli, pannelli, collettori, sistemi di accumulo, centrali tecniche e tubazioni e deve essere documentata in una apposita sezione del progetto.
  2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla norme vigenti in materia di VIA e VAS, i criteri di integrazione architettonica di cui al comma precedente e quelli di integrazione paesaggistica si applicano a tutti i sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti eolici, quelli a biomasse e quelli che utilizzano lo scambio di calore geotermico o idrotermico, e devono essere documentati in una apposita sezione del progetto.
  3. Gli obblighi previsti dal presente articolo si intendono riferiti alla generalità dei tessuti edilizi esistenti, fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi alla tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché quelli derivanti da eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati

44.5. Geotermia e raffrescamento solare

  1. Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione anche estiva sono da privilegiare:
    • sistemi a pompa di calore geotermica che utilizzano l’inerzia termica del terreno e dell’acqua di falda;
    • sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad assorbimento o ad adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati ad enregia solare.
  2. Gli impianti devono essere progettati nel rispetto della normativa tecnica vigente UNI e CTI.

44.6. Impianti eolici

  1. La realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica è disciplinata dal DLgs 387/2003 e ss. ii. e mm. attraverso i regolamenti di attuazione e le linee guida di cui agli art 12 e 13 della medesima legge.

  2. I titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti eolici sono rilasciati sulla base delle Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al DM 10/09/2010.

  3. Gli impianti eolici sono soggetti sono soggetti a procedura di autorizzazione unica ai sensi delle Linee Guida Regionali di cui al precedente comma.

  4. Fermi restando i vincoli di carattere, storico, artistico e paesaggistico:

    • l’autorizzazione unica non è richiesta per gli impianti di potenza non superiore a 60 KW;
    • l’installazione di impianti singoli di altezza non superiore a m 1,5 e diametro non superiore ad un metro è considerata opera di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lettera a) del dlgs 380/01. In tal caso, fatti salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto2005, n.192 e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (DL n.115 del 30 maggio 2008 (art. 11, c.3)

44.7. Teleriscaldamento Urbano

  1. È obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie al collegamento degli edifici alle reti di teleriscaldamento, in caso di di presenza di tratte funzionanti ad una distanza inferiore a 1.000 m o in presenza di progetti approvati , sentito il soggetto Gestore.
  2. La distanza di 1000 m è calcolata dall’accesso all’edificio al punto di collegamento alla rete.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale per i quali si applicano calcoli e verifiche previste dal DLgs 192/05 e ss. ii. e mm. e le procedure derivanti dall’attuazione della direttiva UE 2010/31 e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere rispettate salvo impedimenti di natura tecnico economica e/o strutturale da documentarsi in allegato alla domanda di rilascio del titolo abilitativo.