Per sistemi di utilizzo attivo delle fonti energetiche rinnovabili si intendono i sistemi che, con tecnologie di tipo impiantistico, captano, accumulano, utilizzano le energie provenienti da fonti che si rinnovano con grande rapidità, superiore a quella con la quale l’energia viene consumata, ed il cui uso non ne pregiudica l’utilizzazione da parte delle generazioni future. Per fonti rinnovabili si intendono quelle indicate all’art. 2 comma 15 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79; ovvero: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici
Fermo restando quanto previsto dal DPR 59 del 2009 negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare il fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria e per energia elettrica richiamato all’art.5 comma 1 lettere a) e b) della LR 27/05/2008 n. 6:
- il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
- il fabbisogno di energia elettrica in misura a quanto prodotto da impianti di potenza non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della LR 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) e dal DLgs 30/05/2008, n. 115 art. 11 c. 3.
Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono contenute nella DGR n. 16 del 13 gennaio 2010 e ss. mm. e ii.
Tabella A Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6
Superficie utile | Fabbisogno specifico |
---|---|
[mq] | [Wh/mq persone giorno] |
S <50 m~ | 87 |
50≤ S <120 m2 | 72 |
120≤ S <200 m2 | 58 |
S ≥200 m2 | 43 |
Negli altri casi si assumono invece i valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti riportati nella “tabella B”.
Tipologie | Fabbisogni specifici |
---|---|
Alberghi per servizi per ogni camera con bagno | 3.500 |
Alberghi per servizi per ogni camera con doccia | 1.745 |
Alberghi e pensioni con servizi comuni | 1.455 |
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi | 1.455 |
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni | 1.455 |
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza | 3.500 |
Edifici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali | 580 |
Edifici adibiti ad attività sportive con docce | 1.165 |
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è raccomandato l’utilizzo di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Per gli edifici di cui al precedente comma, è comunque resa obbligatoria ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6/2008 l’installazione anche in fase successiva di un impianto solare fotovoltaico dimensionato per coprire almeno una potenza di picco pari a 1 kW per unità immobiliare comprendente:
- La definizione di una superficie della copertura, della facciata o della pertinenza dell’edificio dimensionata per consentire l’installazione dei moduli fotovoltaici;
- La predisposizione di un vano tecnico accessibile per la manutenzione degli impianti dove possono essere ospitati i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di protezione e di interfaccia con la rete;
- La realizzazione di cavidotti necessari per i collegamenti tra moduli fotovoltaici, dispositivi di controllo e interfaccia di cui alla lettera b. ed alla rete di terra;
Nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico su edifici è fatto obbligo di seguire i criteri di integrazione architettonica di cui al successivo art. 44.4.
Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari fotovoltaici e se sono presenti condizioni tali da non consentire l’utilizzo ottimale della radiazione solare, le indicazioni di cui al precedente comma 2 possono essere omesse. L’eventuale omissione deve comunque essere documentata da una relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo.
Ai sensi dell’art. 24 delle NTA del PTPG, la predisposizione di sistemi e dispositivi solari fotovoltaici è raccomandata nei progetti di illuminazione delle aree cimiteriali, degli incroci e/o crocevia provvisti di segnalazione luminosa e/o sonora, e può essere realizzato sia con sistemi tradizionali con moduli connessi alla rete elettrica sia con componenti isolati per l’ illuminazione quali lampioni, luci segna passo e illuminazione segnaletica. Tutti i componenti di cui al precedente comma dovranno essere a marchio CE.
Grandi impianti fotovoltaici a terra.
Gli impianti devono essere progettati nel rispetto della normativa tecnica vigente UNI e CTI.
La realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica è disciplinata dal DLgs 387/2003 e ss. ii. e mm. attraverso i regolamenti di attuazione e le linee guida di cui agli art 12 e 13 della medesima legge.
I titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti eolici sono rilasciati sulla base delle Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al DM 10/09/2010.
Gli impianti eolici sono soggetti sono soggetti a procedura di autorizzazione unica ai sensi delle Linee Guida Regionali di cui al precedente comma.
Fermi restando i vincoli di carattere, storico, artistico e paesaggistico:
- l’autorizzazione unica non è richiesta per gli impianti di potenza non superiore a 60 KW;
- l’installazione di impianti singoli di altezza non superiore a m 1,5 e diametro non superiore ad un metro è considerata opera di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lettera a) del dlgs 380/01. In tal caso, fatti salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto2005, n.192 e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (DL n.115 del 30 maggio 2008 (art. 11, c.3)