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47. Protezione dal sovrariscaldamento solare co no

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Norme

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dal D.M. 5/07/1975 e dal Regolamento Locale d’Igiene vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi e di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura dal sole e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).

Tali dispositivi devono essere applicati all’esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l’incidenza della radiazione solare in estate. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuta anche con l’impiego di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.

L’articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire l’ombreggiamento dall’interno. In presenza di vetrate a controllo solare che offrano le medesime prestazioni fornite dai dispositivi schermanti di cui ai commi 1 e 3. L’equivalenza delle prestazioni dovrà essere dimostrata ed illustrata nella relazione tecnica allegata al progetto.

47.1. Riduzione dell’effetto isola di calore

Nei nuovi edifici ed in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale o che prevedano il rifacimento delle aree esterne di pertinenza, devono essere adottati tutti gli accorgimenti finalizzati a ridurre il surriscaldamento dell’ambiente urbano noto come effetto isola di calore. Tale fenomeno è dovuto alla presenza di superfici che assorbono la radiazione solare, nonché alla presenza di impianti tecnologici che producono calore di scarto. Gli accorgimenti di cui al comma 1 consisteranno in vari tipi di intervento tra cui l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e l’ombreggiamento estivo mediante vegetazione o altri schermi delle seguenti superfici:

  • le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest
  • le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le coperture;
  • le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud;
  • le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall’edificio;
  • il terreno entro 1,5 m dall’edificio.

È obbligatorio il rispetto delle norme prescritte dall’art. 4 comma 2 lettera d) della L.R. 6/2008