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Sottotetti

La Circolare regionale 45/REC del 3 dicembre 1999 interviene sul tema dei sottotetti, precisando le condizioni da rispettare perché i locali compresi sotto le falde del tetto possano essere esclusi dal calcolo del volume:

  • Le falde del tetto non possono avere una pendenza maggiore del 35%;
  • L’intradosso delle falde deve intersecare la facciata ad una quota inferiore all’estradosso dell’ultimo solaio piano;
  • Il punto di intersezione tra le due falde, misurato all’intradosso, non deve essere più alto di m.2,20 rispetto all’ultimo solaio piano;
  • Il locale sottotetto non deve avere aperture sui muri verticali, né alcuna forma di abbaino, ma eventualmente solo prese d’aria e di luce con lucernari ricavati attraverso asole sulle falde.

Tali condizioni sono esplicitate graficamente nella figura allegata.


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Immagine tratta dalla circolare regionale 45/REC (1998)


Dal testo e dalla figura si può anche ricavare che il sottotetto escluso dal computo del volume deve avere almeno due falde e che tutte le falde devono intersecare le facciate a quota non inferiore al piano dell’ultimo solaio.

È evidente che sono ammessi anche sottotetti con caratteristiche differenti, a condizione che siano inclusi nel volume urbanistico ammissibile.

La definizione di una condizione di totale esclusione dal volume urbanistico fa sì che il venir meno di tale condizione, per difformità in fase esecutiva, deve essere valutato in funzione della classificazione della variante ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 15/2008. In particolare la legge regionale prevede che l’incremento del volume superiore al 2% costituisce variazione essenziale.

I locali sottotetto così definiti non possono quindi avere condizioni di abitabilità ma, se accessibili, possono essere utilizzati solo quali soffitte e locali tecnici.

Nel caso di destinazione a soffitta (assimilabile a locale cantina o deposito), occorre verificare il rispetto del rapporto tra superfici accessorie e superfici utili. La circolare 45/REC limita tale rapporto al 100%, in modo che il totale delle superfici accessorie non possa essere maggiore della superficie utile dell’unità immobiliare principale.

Nel caso di destinazione a locali tecnici, questi devono essere dimensionati e motivati dal progetto degli impianti.