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40. Alberature ed essenze co st st

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Norme Schede tecniche

40.1. Messa a dimora di alberature e piantumazioni

Il progetto che preveda l’inserimento di nuove alberature dovrà essere corredato da adeguata relazione agronomica dove saranno riportate le schedature delle essenze, indicate le ragioni delle scelte rispetto alle generali esigenze di inserimento ambientale tra cui gli aspetti principali sono:

  • l’idoneità all’inserimento paesaggistico;
  • la comprovata adattabilità alle condizioni pedoclimatiche del luogo di impianto;
  • la resistenza ai parassiti;
  • l’assenza di parassiti dannosi all’uomo;
  • la mancanza di caratteristiche da considerarsi negative in determinati contesti (riconosciuta produzione di polline o altre sostanze allergeniche, presenza di spine o di parti velenose nei giardini scolastici e nei campi gioco, di frutti facilmente marcescibili o maleodoranti nei parcheggi o in zone pavimentate, tendenza a sviluppare grosse radici in superficie in viali in vicinanza di pavimentato);

40.2. Dimensione delle alberature e distanze di rispetto dalle stesse

Ciascun progetto dovrà indicare le classi di grandezza delle alberature esistenti e da collocare a dimora. (N. B. Classi e grandezze dipenderanno dal patrimonio esistente nel territorio comunale e dalla collocazione geografica e climatica dei singoli Comuni).

A scopo esemplificativo si possono indicare le seguenti altezze per classi di grandezza delle piante a maturità e le relative distanze di rispetto:

  • I grandezza > 16 metri; raggio delle aree di pertinenza (rispetto delle radici) > 4 metri;
  • II grandezza 10-16 metri; raggio delle aree di pertinenza (rispetto delle radici) > 3 metri;
  • III grandezza < 10 metri; raggio delle aree di pertinenza (rispetto delle radici) > 2 metri.

In ambiente urbano sarà necessario prevedere anche le seguenti aree di rispetto:

  • Spazio libero al piede: mq 4 - 16 (I grandezza); mq 2,25 - 9 (II grandezza); mq 1 - 4 (III grandezza).
  • Distanza del tronco dai fabbricati: m 7 (I grandezza); m 5 (II grandezza); m 3 (III grandezza).
  • Sesto di impianto: m 10-15 (I grandezza); m 8-10 (II grandezza); m 4-6 (II grandezza).
  • Distanza del tronco dalle recinzioni: m 3,5 (I grandezza); m 3 (II grandezza); m 2 (III grandezza).
  • Distanza del tronco dal cordolo stradale: m 2 (I grandezza); m 1,5 (II grandezza); m 1 (III grandezza).
  • Per tali distanze eventuali deroghe potranno essere previste in situazioni particolari e con chiare indicazioni della relazione agronomica.

40.3. Trapianti

Il ricorso al trapianto di alberature preesistenti è ammesso solamente nel caso non vi siano alternative progettuali e dopo una realistica valutazione del loro stato fitosanitario, della struttura degli apparati radicali, delle reali possibilità di attecchimento e dell’individuazione dei futuri siti di impianto.

I progetti in cui sia previsto il trapianto saranno pertanto corredati da indagini oggettive agli apparati radicali, da perizie e valutazioni tecniche sulla reale possibilità di sopravvivenza delle piante in relazione alla loro età e alle caratteristiche fisiologiche della specie derivanti da effettive esperienze.

40.4. Impianti di irrigazione

Il progetto delle aree verdi dovrà prevedere specifiche aree servite da impianti di irrigazione con opportuni impianti a scomparsa che non interferiscano quindi con le attività possibili. Qualora tali impianti non siano previsti per tutte le aree progettate la relazione agronomica dovrà fornire adeguata motivazione.

In linea di massima l’impianto di irrigazione automatico sarà a pioggia per i prati e a goccia o microgetto per alberi e cespugli. Dovrà essere sempre prevista la possibilità di gestire separatamente la linea di irrigazione del prato da quella degli alberi e da quella delle siepi. L’irrigazione di soccorso alle nuove alberature si effettuerà con tempi e modalità specificate nella relazione agronomica.

40.5. La salvaguardia del patrimonio vegetale

I progetti in aree di particolare valore ambientale o ricadenti in aree in cui siano previste particolari attività di tutela dovranno riferirsi, in assenza di organi specifici a livello Comunale, al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR per la verifica del rispetto delle norme contenute nella L.R. 1/3/2000) che si occupa della tutela delle produzioni agricole, vivaistiche e forestali sotto il profilo fitosanitario, in esecuzione di normative internazionali, comunitarie e nazionali.

40.6. Alberi monumentali

La legge regionale 39/2002 art.32 istituisce l’elenco regionale degli alberi monumentali. Un albero è definito monumentale qualora presenti caratteristiche rilevanti almeno sotto uno dei seguenti profili: naturalistico - vegetazionale, paesaggistico - ambientale, architettonico, storico, culturale. L’ambiente dove vivono gli alberi monumentali (parco, giardino, orto, viale, etc), costituendo di fatto un unicum con l’albero, deve essere adeguatamente tutelato. Pertanto sono da escludersi, in linea di massima, tutti i lavori da eseguirsi in questi ambiti che ne possano alterare la fisionomia e la struttura. Si suggerisce di verificare e integrare gli elenchi regionali e del Corpo Forestale con la catalogazione degli esemplari arborei avviata dalla Provincia di Roma nel 2011.