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39. Parchi e giardini pubblici co st bp

39.1 Parchi a valenza paesaggistica

Definizione e caratteristiche

I parchi naturalistici si dividono in aree protette e vincolate da una normativa sovraordinata quali Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Aree Marine Protette, Riserve Statali, Riserve Regionali, Zone Umide etc. Tali zone hanno una propria specifica regolamentazione e aree verdi più o meno estese, presenti nelle aree urbane o ai loro margini, che svolgono una importante funzione ricreativa, igienica, ambientale e culturale.

Le aree boschive sono sottoposte alla legge regionale della Regione Lazio L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” che riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.

Percorsi pedonali

Nelle aree a parco dovranno essere previsti interventi di inserimento di percorsi pedonali in terreni permeabili e naturali con uso, ove possibile, di materiale lapideo stabilizzato e compattato che permetta l’accessibilità ai disabili.

Si dovrà prevedere la realizzazione di aree per sport all’aperto, quali piste ciclabili o percorsi vita e più in generale attrezzature per soddisfare le esigenze di quanti desiderano svolgere attività fisica a vari livelli, sia di tipo ricreativo che sportivo. Per tali percorsi potrà essere prevista la realizzazione di stazioni, con specifiche attrezzature ginniche in legno e segnaletica dedicata. Sentieri e attrezzature potranno essere integrati da sistemi di segnaletica dedicati all’orientamento o ad aspetti didattici.

Piantumazioni, alberature e arbusti

La legge regionale L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 indica le norme per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi, delle alberature monumentali, delle essenze autoctone e fornisce le indicazioni per lo sviluppo delle aree naturalistiche.

Tutte le piantumazioni di alberature e arbusti dovranno essere finalizzate a integrare le essenze esistenti. I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione specialistica che ne descriva le compatibilità con l’ambiente.

A meno di specifiche esigenze e richieste si dovrà evitare l’inserimento di essenze che necessitino di particolari attività di manutenzione.

39.2 Giardini pubblici

Definizione e caratteristiche

All’interno di questa categoria ricadono le aree verdi di proprietà comunale. A titolo esemplificativo si possono far ricadere in questa tipologia di spazi: parchi pubblici, giardini di ville suburbane, ville comunali, verde di vicinato etc., e più in generale aree con preminente funzione ambientale e superficie prevalentemente a verde, ma con una struttura di percorsi e di aree pedonali ben sviluppata per garantire un grado di fruibilità alto e lo svolgimento di attività pubbliche con finalità sociali. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza ai giardini, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell’area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente, redatto da un professionista qualificato. Per i progetti di nuova realizzazione si stabilisce un indice di permeabilità del terreno non inferiore al 75% dell’area fondiaria, mentre per i giardini esistenti (ad esempio ville Comunali di casali o giardini di pertinenza di edifici pubblici o aperti al pubblico) si rimanda a una valutazione specifica in relazione all’area esistente. Tutte le operazioni di manutenzione del verde, di messa a dimora di alberature e piantumazioni, valgono le indicazioni contenute nello specifico paragrafo, di queste linee guida, Alberature e Piantumazioni.

Parchi e giardini storici

Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo in base all’art 10 del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” ed all’ art. 10 comma 4 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Gli interventi, anche di manutenzione, nei parchi e giardini di interesse storico devono tendere alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche originarie. Tutti gli interventi, ad esclusione di quelli manutentivi coordinati dal servizio giardini del Comune, devono essere preventivamente autorizzati dalle Soprintendenze competenti. In questi spazi fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, in attesa di specifiche norme attuative o in loro mancanza, le modalità di intervento dovranno rispettare le indicazioni e i principi esposti nella Carta di Firenze. Anche in questo caso tutte le operazioni di manutenzione del verde, di messa a dimora di alberature e piantumazioni, valgono le indicazioni contenute nello specifico paragrafo di queste linee guida Alberature e Piantumazioni.

Percorsi e pavimentazioni

Nei Parchi e nelle aree a giardino i percorsi pedonali dovranno essere realizzati prevalentemente con materiali naturali e permeabili o comunque prevedere modalità per il recupero delle acque meteoriche nel caso di pavimentazioni estese o aree impermeabili.

La realizzazione di percorsi dovrà rispettare le norme sull’accessibilità contenute nei decreti DM 236/89 e nel DPR 503/96. Le aree a giardino sono accessibili ai soli pedoni e ai mezzi di soccorso o mezzi tecnici per le operazioni di manutenzione pertanto si dovrà prevedere una carrabilità limitata e regolamentata.

A tale proposito i percorsi possono essere distinti in funzione delle loro caratteristiche di accessibilità in:

  • facilmente accessibili, con uno sviluppo longitudinale prevalentemente in piano e alcuni brevi tratti inclinati con pendenze inferiori al 5%. La superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli e irregolarità sulla superficie del camminamento;
  • moderatamente accessibili, con uno sviluppo longitudinale inclinato e pendenze contenute tra il 6% e l’8%. La superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli e irregolarità sulla superficie del camminamento;
  • accessibili con accompagnatore (accessibilità condizionata), con uno sviluppo longitudinale inclinato con pendenze contenute tra il 6% e l’8% (dove la superficie della pavimentazione è poco compatta o sono presenti alcuni ostacoli sul percorso), e altri parti del percorso con pendenze tra l’8% e il 12% (dove la superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli sulla superficie del camminamento).

Segnaletica, padiglioni, aree speciali

Nelle aree a giardino si potrà prevedere l’inserimento di opportuna segnaletica per i diversi tipi di utenza e spazi specifici tra cui:

  • spazi dedicati ad attrezzature per il gioco dei bambini prevedendo, oltre al posizionamento di giochi di uso corrente, anche soluzioni dedicate ad azioni particolari con strutture specifiche che prevedano, ad esempio, particolari messe a dimora di essenze, costruzione di complessi di elementi in grado di stimolare l’attenzione dei bambini, o movimentazioni del terreno;
  • percorsi sportivi con la realizzazione di stazioni, con specifiche attrezzature ginniche in legno ed apposita segnaletica con le modalità di esecuzione degli esercizi;
  • zone dedicate ai cani opportunamente delimitate e recintate la cui gestione potrà essere condivisa con associazioni di proprietari di animali domestici.

L’eventualità della realizzazione di strutture temporanee quali padiglioni o aree attrezzate concesse in gestione a soggetti privati per lo svolgimento di attività di interesse aggregativo, ricreativo e sportivo dovranno essere oggetto di specifica normativa che definisca le forme e le modalità atte a favorire esperienze di gestione e manutenzione comune, definendo le modalità e la natura degli accordi specifici tra le parti interessate per quanto riguarda usi e impegni reciproci.

Uso dell’acqua

L’uso dell’acqua in giardini è fortemente auspicato in quanto il territorio è ricco di presenze storiche che all’acqua fanno riferimento. Tuttavia, vista l’importanza di tale risorsa si ritiene necessario che progetti che propongono l’inserimento dell’elemento acqua (fontane artistiche, giochi d’acqua, vasche, laghetti artificiali o sportivi) debbano riportare dettagliatamente in relazione progettuale oltre al bilancio idrico, gli accorgimenti introdotti per assicurare il massimo del risparmio idrico, nonché una valutazione tecnico-economica sulle necessità gestionali, i consumi annui e le tempistiche manutentive.

Recinzioni

Una delle principali caratteristiche per la qualità degli spazi pubblici è la continuità e accessibilità degli spazi stessi, pertanto si ritiene che l’inserimento di recinzioni debba essere scoraggiato ed eventualmente limitato a condizioni di oggettiva necessità delle stesse.

Nel caso di recinzioni storiche vincolate in base all’art 10 del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” ed all’ art. 10 comma 4 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42. gli interventi, oltre le normali operazioni di manutenzione, dovranno essere autorizzati dalle Soprintendenze competenti.

Nel caso in cui in aree di nuova realizzazione si rendessero necessarie recinzioni il regolamento edilizio dovrà stabilire il tipo di recinzioni ammissibili in relazione alle zone in cui le stesse vengono realizzate indicando:

  • altezza massima della recinzione e materiali (armonizzazione con il contesto);
  • permeabilità alla vista e tipologia (muro di cinta, siepi, recinzione metallica);
  • posizione delle aperture e modalità di gestione degli orari di accesso alle aree delimitate.