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52. Materiali e tecniche costruttive co no

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Norme

52.1. Materiali eco-sostenibili

  1. Ai sensi dell’art. 8 LR 27/05/2008 n. 6, negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale ITACA è previsto l ’uso di materiali da costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano:

    • selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita del fabbricato;
    • riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.
  2. L’impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

  3. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche e prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, o presentare la marcatura CE. In caso questa non fosse presente deve essere indicato lo specifico ETA (European Tecnica Approval) ed in mancanza anche di questo, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli della normativa nazionale vigente (UNI 10351 – UNI 10355 – UNI EN ISO 6946)

52.2. Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili

  1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.
  2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità.
  3. Il disposto dei precedenti commi si applica fatte salve le diverse disposizioni derivanti dalla normativa ntisismica di cui agli allegati tecnici all’Ordinanza PCM 3273/2003 e fatto salvo quanto previsto al terzo comma del precedente art. 56 per gli interventi realizzati in conformità al protocollo regionale ITACA.