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50. Illuminazione artificiale e inquinamento luminoso co no

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Norme

  1. È obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza perle zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici nonchè il rispetto della LR 23/2000 del 13/04/2000 “Norme per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso – Modificazioni alla LR del 6 agosto 1999, n. 14” e relativo Regolamento Attuativo n. 8/05 del 18/04/05 “Regolamento attuativo regionale per la riduzione dell’inquinamento luminoso”.
  2. Sono pertanto vietati i sistemi illuminanti dal basso verso l’alto a scopo pubblicitario e commerciale in cui li fascio luminoso non sia intercettato completamente impedendo la dispersione verso il cielo.
  3. Sono fortemente limitati i sistemi illuminati a servizio di edifici o emegenze storico artistiche o naturali in cui il fascio luminoso non sia intercettato dalla superficie illuminata per almeno il 95% nel caso di oggetti illuminati di forma regolare e del 90% per quelli di forma irregolare.
  4. I progetti di illuminazione delle aree esterne pubbliche e private caratterizzati da un flusso luminoso pari o superiore a 100 klm seguono le disposizioni dell’allegato A del Regolamento attuativo n. 8/05 del 18/04/05.