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45. Dispositivi passivi co st bp

45.1 Definizioni e caratteristiche

  1. Si definiscono dispositivi passivi per il controllo ambientale degli edifici tutti i dispositivi che sono parte dell’edificio stesso e assolvono alla loro funzione attraverso metodologie di trasmissione dell’energia indipendenti dalla presenza di elementi impiantistici meccanici.
  2. I dispositivi di cui al comma precedente si suddividono in dispositivi per la captazione solare e dispositivi per il raffrescamento naturale.
  3. Tutti i dispositivi passivi devono prevedere elementi atti a prevenirne malfunzionamenti per eccesso di guadagno termico, disperdimenti energetici non controllati o raffrescamento eccessivo.
  4. Tutti gli spazi formati da dispositivi passivi devono essere vincolati a tale destinazione, non devono determinare un aumento del consumo energetico dell’immobile e non devono dare luogo a locali atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o temporanea, luoghi di lavoro, ecc.).
  5. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico atteso con riferimento sia alle singole stagioni che all’intero anno solare.
  6. La realizzazione di dispositivi passivi per il controllo ambientale dell’edificio è ammissibile quando conforme alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme di PRG in relazione alla classificazione e alla zona di appartenenza dei singoli edifici.
  7. Gli spazi necessari al funzionamento dei dispositivi passivi sono esclusi dal calcolo della SU secondo quanto stabilito all’art. 2.2
  8. L’uso di dispositivi passivi negli edifici pubblici potrà avvenire solo in presenza di sistemi di controllo del funzionamento.

45.2 Serre solari

  1. Si definiscono come serre solari o bioclimatiche i dispositivi passivi realizzati tramite la chiusura con elementi trasparenti di vani edilizi che, realizzando un guadagno energetico sfruttando l’”effetto serra”, riducono il fabbisogno energetico dell’edificio. La riduzione deve essere dimostrata attraverso calcoli energetici che devono essere allegati al progetto e sviluppati secondo quanto disposto dalle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009)

  2. Le serre solari a servizio delle singole unità abitative sono spazi esterni confinati che devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

    • non devono determinare nuovi locali riscaldati o raffrescati con dispositivi attivi (impianti di riscaldamento, raffrescamento o climatizzazione);
    • devono presentare una struttura di chiusura trasparente, apribile per non meno del 50% in modo da evitare ristagni di aria calda e dotata di dispositivi di ombreggiamento per evitare il surriscaldamento estivo;
    • devono avere dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, possono essere costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni (Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10);
    • i locali immediatamente retrostanti devono mantenere l’illuminamento previsto dai Regolamenti Locali d’Igiene. In mancanza di un dato di riferimento dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento;
    • il rapporto aerante si considera soddisfatto, per i locali che affacciano esclusivamente verso la serra, qualora gli infissi apribili verso la serra siano di superficie maggiore o uguale ad 1/8 della superficie del locale di appartenenza unitamente al fatto che le aperture della serra verso l’esterno debbano essere maggiori o uguali ad 1/8 della somma delle superfici dei locali stessi;
    • avere vincolo di destinazione;
    • il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente.