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22. Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili co no st bp

La realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (FER) sul territorio comunale è attuata secondo la normativa nazionale, di cui alle Dlgs 387/2003, (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), DM SE 10/09/2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), Dlgs 28/2011 e ss..ii. mm., e regionale di cui alle DGR 520/2010, e L.R. 16/2011 (Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili).

Per fonti rinnovabili si intendono quelle indicate all’art. 2 comma 15 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79; ovvero: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

Fatto salvo quanto previsto nel punto 44 delle presenti Linee Guida, la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è soggetta alle procedure e viene attuata secondo i criteri di progettazione e di inserimento ambientale e paesaggistico di cui alle Linee Guida Nazionali DM Sviluppo Economico 10/09/2010, integralmente recepite dalla DGR 520/2010 e così come parzialmente modificate ed integrate dal dlgs 28/2011 e dalla L.R 16/2011.

22.1. Impianti Soggetti ad Autorizzazione Unica

Sono soggetti a rilascio di Autorizzazione Unica di cui all’art.12 del Dlgs 387/2003, rilasciata dalla Provincia di Roma - Dip IV - Servizio 3 – Tutela Aria ed Energia, a seguito di Conferenza dei Servizi, gli impianti: eolici, solari, geotermici, che utilizzano il moto ondoso e la forza maremotrice, idraulici, alimentati a biomasse, a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione, biogas, centrali ibride di potenza termica inferiore a 300 MW con producibilità da FER superiore al 50%, impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti con potenza termica inferiore a 300 MW per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 208 del D.Lgs 152/2006; sono esclusi gli impianti offshore per i quali l’Autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La documentazione a corredo delle domande di rilascio dell’autorizzazione unica è indicata dal competente organo provinciale e pubblicata sul sito web della Provincia di Roma;

22.2. Impianti soggetti a PAS Procedura Attuativa semplificata

Sono soggetti a PAS gli impianti di cui all’Art.3 comma 1 della LR 16/2011. La procedura è di competenza Comunale, essa viene attivata dai competenti uffici a seguito di presentazione di domanda da parte del soggetto richiedente. Il tempo per il completamento dell’impianto è di tre anni a far data dal completamento dell’istruttoria controfirmato dal tecnico comunale incaricato. Trascorso tale termine la procedura è revocata.

La documentazione minima per l’attivazione della PAS è elencata di seguito.

  1. Domanda redatta su apposito modulo contenente:

    • i dati identificativi del soggetto richiedente;
    • i dati identificativi del sito di installazione nel territorio comunale
    • l’indicazione della tipologia e della potenza dell’impianto;
    • l’indicazione dei nominativi del Progettista e del Direttore dei Lavori;
    • la dichiarazione che i lavori inizieranno non prima di 30 giorni dalla data della domanda;
    • la dichiarazione che l’impianto rientra tra quelli soggette a procedura di PAS ai sensi dell’Art. 3 della LR 16/2016
    • la rispondenza dell’intervento alle norme dettate dagli strumenti urbanistici e regolamenti vigenti;
    • l’impegno alla realizzazione entro 3 anni ed alla comunicazione di fine lavori entro quindici giorni dalla stessa;
    • l’impegno allo smantellamento e smaltimento dell’impianto a propria cura e spese a fine vita del medesimo, qualora questo non si configuri come parte integrante di un edificio secondo i criteri dell’integrazione architettonica di cui all’art 49.4 del presente regolamento.
  2. Elaborati progettuali:

    • inquadramento territoriale 1:10.000/1:5.000;
    • inquadramento urbanistico (estratto di PRG, di PTPR);
    • planimetra generale e profili in scala adeguata alla comprensione dell’inserimento nel contesto (1:1.000 -1:200);
    • rilievo fotografico del sito d’installazione;
    • piante, sezioni e prospetti in scala adeguata alla comprensione 1:200/1:50;
    • rendering tridimensionali;
    • relazione dettagliata del progetto;
    • quadro dei vincoli;
    • asseverazione di rispondenza alle normative tecniche ed agli strumenti urbanistici a firma del progettista incaricato.
  3. Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete:

    • mod. Deposito del progetto strutturale (se necessario);
    • ricevuta pagamento dei diritti di segreteria.

22.3. Impianti soggetti a semplice Comunicazione

Sono soggetti a Comunicazione gli impianti di cui all’Art.3 comma 4 della LR 16/2011. Nella Comunicazione redatta su carta semplice da consegnare prima dell’inizio lavori ed indirizzata all’Ufficio Comunale competente, devono essere indicati:

  • i dati identificativi del soggetto richiedente;
  • i dati identificativi del sito di installazione nel territorio comunale;
  • l’indicazione della tipologia e della potenza dell’impianto;
  • la dichiarazione che l’impianto rientra tra quelli indicati all’Art. 3 comma 4 della LR 16/2016;
  • la dichiarazione di assenza di vincoli alla realizzazione dell’impianto;
  • l’impegno allo smantellamento e smaltimento dell’impianto a propria cura e spese a fine vita del medesimo, qualora questo non si configuri come parte integrante di un edificio secondo i criteri dell’integrazione architettonica di cui all’art 49.4 del presente regolamento.

22.4. Aree non idonee

Le aree del territorio Comunale non idonee all’installazione di impianti di produzione energetica da Fonti Rinnovabili, ai sensi del DM 10/09/2010, sono definite dalla Regione con specifico provvedimento.

Fino ad adozione del provvedimento specifico di individuazione di dette aree valgono le misure di salvaguardia definite dagli strumenti di tutela vigente quali il PTPR, ed i criteri definiti nell’Allegato 3, punto f), delle Linee Guida DM 10/09/2010, Criteri per l’individuazione di aree non idonee.