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36. Sedi stradali co no st bp

Ricadono all’interno di questa definizione anche aree pubbliche che prevedono una interazione tra spazio pubblico, abitanti e infrastrutture e specificamente nel caso di:

  • aree verdi collegate alle infrastrutture (rotatorie, aiuole, spartitraffico, viali alberati etc.)
  • presenza di percorsi pedonali e ciclopedonali lungo le infrastrutture
  • presenza di isole ambientali che prevedano nuove modalità di interazione tra pedoni e infrastrutture viarie.

36.1. Verde stradale

Si definisce Verde stradale il sistema di aree verdi collegate a infrastrutture viarie. Si tratta di spazi interclusi dalla viabilità carrabile: rotatorie, aiuole, spartitraffico e aree derivanti dalla progettazione di infrastrutture carrabili, in cui emerge la funzione di arredo verde e di compensazione ambientale. Si tratta di aree con grado di fruibilità pedonale pressoché nullo.

Nella progettazione spazi verdi collegati alle infrastrutture stradali dovranno essere previsti interventi di piantumazione che garantiscano allo stesso tempo la visibilità libera nelle intersezioni e contemporaneamente diminuzione dell’impatto dei fari durante le ore notturne.

Le indicazioni ai privati, proprietari di terreni confinanti con le sedi stradali, sono contenute nel Codice della Strada (art 29).

36.2. Viali Alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade, piste ciclabili o altri percorsi, ove vi sia spazio disponibile e compatibilmente a quanto previsto nel codice della strada o dalle norme in merito all’accessibilità, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, mediante la costituzione di filari arborei.

Le scelte progettuali dovranno orientarsi su specie che presentino requisiti sia estetici che di resistenza delle essenze agli agenti inquinanti. La scelta inoltre dovrà ricadere su essenze che non presentino nessun rischio (presenza di spine) o inconveniente (allergie, cattivi odori).

36.3. Rotatorie Stradali

Nel caso della realizzazione di arredi di Rotatorie Stradali si prescrive che nell’aiuola centrale vi siano alberature o altri allestimenti che impediscano al conducente in ingresso in rotatoria di vedere al di là della stessa, distraendo così la sua attenzione dal settore più importante che è invece alla sua sinistra, da dove possono provenire veicoli con diritto di precedenza. Particolare attenzione dovrà essere posta nella selezione di essenze alle seguenti caratterisiche:

  • necessità di ridotta manutenzione e innaffiamento;
  • velocità di crescita delle piante;
  • evoluzione fenologica delle piante (fioriture, fruttificazioni, emissione e caduta del fogliame).

36.4. Percorsi ciclabili

Le piste ciclabili sono percorsi dedicati alla mobilità ciclistica codificati dal decreto ministeriale 30 novembre 1999 n. 557. Un itinerario o percorso ciclabile è un tracciato su corsia riservata o in promiscuo in corsie carrabili che garantisca sufficienti gradi di sicurezza per poter essere proposto a ciclisti anche amatoriali o del tempo libero.

Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l’equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

36.5. Isole Ambientali

Le strade locali (come definite dalle direttive emanate dal Ministero dei LL.PP. il 12 aprile 1995 e pubblicate sulla G.U. del 24.06.1995), vengono altresì definite rete locale urbana e sono destinate a soddisfare le esigenze della mobilità lenta e della sosta veicolare. La viabilità così definita, viene a costituire una rete di itinerari stradali le cui maglie racchiudono singole zone urbane, definite “isole ambientali”.

Le “isole ambientali” sono uno strumento finalizzato a riqualificare e valorizzare il soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare a prevalente vantaggio dei residenti e degli operatori in zona. Tali zone, quindi, sono caratterizzate dalla precedenza generalizzata per i pedoni rispetto agli autoveicoli e da un limite di velocità per questi ultimi pari a 30 km/h.